FALLIMENTOPOLI. CASO CODAZZI
Una kafkiana condanna
per bancarotta semplice
E la riabilitazione civile negata per una multa di diciottomila lire...
Prosegue la "salita al Calvario" del Codazzi, iniziata con la sentenza dichiarativa di fallimento

di LUCIANO CODAZZI

Come ricorderete (e colgo l'occasione per rinnovare il ringraziamento a tutti coloro che seguono con attenzione e partecipazione la mia vicenda, oltre al giornale che mi ospita), eravamo arrivati al 28 aprile 1983, con la chiusura del fallimento per insussistenza di passivo ('l Gazetin, gennaio 1997). Potete immaginarvi lo stato in cui mi trovavo. Il giorno del rientro in possesso dei miei beni dovetti distruggere, come in parte documentano le istantanee dell'epoca che illustrano questa puntata, una gran quantità di merce avariata. E questo mentre io, impossibilitato a esercitare la mia attività e gravato di danni e spese di cui già vi ho accennato, facevo la fame... Ciliegina sulla torta, l'apposita Commissione presso la Camera di Commercio respinge la mia domanda di reiscrizione nell'elenco transitorio di Agenti e Rappresentanti di commercioL'iscrizione viene negata per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 5 -lettera c- delle legge 12.3.1968, n. 316»1) con deliberazione n. 22 del 28 novembre 1983 (presenti i componenti Renzo CATTANEO -presidente-, Umberto MONTANI, Giovanni Andrea RASCHI, Giordano PIANI, Giuseppe DE TOMA, Angelo BERTALLI, Antonio VENOSTA, Ferruccio VITALI e Luigi POMI; assente Giovanni FORMOLLI). Da notare che mi era stato consigliato di inoltrare la domanda dal Direttore dell'Unione Commercianti, Carlo GIUGNI.
   La forzata (e illegittima!) interruzione dell'attività e poi la continua impossibilità a riprenderla - perdurata, come si è visto e come si vedrà, per tutti questi anni - hanno causato il gravissimo danno di impedirmi di raggiungere i massimali di pensione (mi mancavano ormai pochissimi anni, quando è iniziata questa brutta storia) che qualcuno, prima o poi, dovrà pagare. Probabilmente speravano che crepassi e c'è da dire che, con tutto quello che ho dovuto subire, è un vero miracolo che sia ancora qui a raccontarvelo. Un amico ebbe infatti a dirmi, a proposito della vicenda di Novate2, che c'era mancato soltanto "un accidentale colpo di pistola"...
   Ma pensate che tutto sia finito lì?

La condanna, poi annullata
   Dopo la bufala presa con la sentenza dichiarativa, per la quale - come sono venuto apprendendo più tardi - sussisterebbe anche una precisa responsabilità dei magistrati, ci si sarebbe potuto aspettare un'azione per limitare il più possibile i danni e, poi, per cercare di rimediare. La procedura fallimentare, come probabilmente molti di voi già sanno, si svolge in ambito civilistico senza necessariamente avere delle conseguenze penali. Ma, nella sua relazione finale del 26/04/83, il curatore fallimentare dott. Corrado COTTICA aveva segnalato che «il fallito non ha tenuto le scritture e i libri contabili previsti dagli artt. 2214 e segg. del c.c.». Così, incurante di quanto sopra o forse proprio guidata da un'oscura regia che intendeva stroncare ogni mia possibilità di difesa e di reazione, l'efficientissima macchina del ns. sistema giudiziario si rimise prontamente in moto e il Pretore di Sondrio, dott. Carmelo GUADAGNINO, con sentenza n. 222 in data 1° dicembre 1983 mi dichiarava «colpevole» del reato ascrittomi e, «concessa l'attenuante della speciale tenuità del danno e concesse altresì le attenuanti generiche», mi condannava per "bancarotta semplice" (40 giorni di reclusione e pagamento spese processuali, con beneficio della condizionale) e mi dichiarava «inabilitato all'esercizio di imprese commerciali ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per due mesi». A nulla valse l'assistenza e difesa del bravo avv. Edgardo FOPPOLI che giustamente sostenne la non sussistenza, nel mio caso, dell'obbligo alla tenuta del libro giornale e delle altre scritture contabili. Cosa sempre asserita dalla stessa Unione Commercianti, che mi teneva la contabilità come già ho avuto modo di riferire ('l Gazetin, novembre 1996), in quanto - come conferma ancora oggi il dott. Matteo RUSSO - ero in "contabilità semplificata" e inoltre, come mi hanno sempre detto tutti i commercialisti ed esperti vari che ho avuto modo di sentire in questi anni, ero un "piccolo imprenditore". La qual cosa, del resto, veniva evidenziata dallo stesso dott. Cottica, nella sopra citata segnalazione che aveva dato origine al procedimento penale: «...ritenuto per altro doveroso far presente che il Codazzi può forse essere considerato piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del c.c. (...)».
   Il fatto è che, così stando le cose (e oggi a voi sembrerà tanto ovvio, ma 14 anni fa e nella situazione in cui mi trovavo non era affatto semplice farlo emergere), non potevo nemmeno essere dichiarato fallito. Così, per cercare di coprire un errore, se ne commise un altro ancor più grave? Ciò emerge sempre più limpidamente dall'appello, cui l'avv. Foppoli fa ovviamente ricorso e che venne celebrato presso il Tribunale di Sondrio. Nelle motivazioni della sentenza confermativa di condanna (n. 180 in data 13 aprile 1984) si può infatti, testualmente, leggere: «Inoltre, poiché per il citato art. 1 della legge fall. il piccolo imprenditore non può essere dichiarato fallito, l'avvenuta dichiarazione di fallimento fa stato anche circa il fatto che quel soggetto non è piccolo imprenditore». Da notare che componevano il collegio giudicante i magistrati dott. Luigi MINOTTA (presidente), dott. Pietro PACI e dott. Alessandro CANNEVALE (giudici): i primi due, come forse ricorderete, sono gli stessi che dichiararono il fallimento. (Qui siamo davvero all'assurdo kafkiano: il piccolo imprenditore non può essere dichiarato fallito; poiché l'abbiamo dichiarato fallito, Codazzi non è un piccolo imprenditore! - Ndr).
   A questo proposito ricordo ancora la frase che mi rivolse lo stimato avv. Foppoli, di fronte alla Corte che aveva appena pronunciato la sentenza: «Codazzi, mi voglio divertire: andiamo in Cassazione!» E non si trattava di uno scatto impulsivo o di una vana promessa (quali, purtroppo, si rivelarono quelle dei suoi predecessori che contribuirono, per incapacità o malafede, a cacciarmi in quella brutta situazione): proprio così fece, l'avv. Foppoli, e presentò ricorso in Cassazione pochi mesi prima della sua morte, prematuramente avvenuta - come ebbi già modo di dirvi - nel 1985, quando, per questo triste motivo, dovetti affidare il patrocinio a sua figlia (avv. Lucia FOPPOLI) in collaborazione con l'avv. Marco BONOMO.
   La Corte di Cassazione, con sentenza del 28 aprile 1987 (dieci anni fa!), annulla la sentenza del Tribunale, «x amnistia» come il Cancelliere annota in calce alla medesima in data 3 novembre 1988. Sentenza che nessuno si prende la briga di notificarmi: anch'io, come voi, ne vengo a conoscenza soltanto in questi giorni, essendomi recato in Cancelleria per acquisire della documentazione che mi mancava ai fini di questo racconto. Ecco perché sono sempre più ai ferri corti e sul piede di guerra nei confronti di tutti i responsabili che, con colpa e dolo, hanno contribuito alla irreparabile rovina della mia invidiabile azienda, cercando poi in ogni modo, anche con accuse false, di nascondere queste responsabilità. Ma questa è un'altra storia... che vedremo seguendo l'evolversi dei procedimenti incardinati e delle arbitrarie archiviazioni.

Negata anche la riabilitazione
   Rimanendo per il momento alla fine degli anni '80, io cercai ovviamente di reagire, come ho sempre fatto, e il problema che si poneva era quello della riabilitazione civile per potermi iscrivere al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, attività che dovevo necessariamente riprendere non avendo altra fonte di reddito. Così, anche se con un po' di lungaggini, il citato studio Bonomo/Foppoli presentò l'apposita istanza, che venne depositata in Cancelleria il 23 dicembre 1987. Va evidenziato che nemmeno i legali erano a conoscenza, malgrado l'annotazione che ho citato sopra e benché ne preannunciassero l'esito, dell'intervenuta sentenza della Cassazione. Infatti scrivevano in quel ricorso: «Non ostano alla concessione della richiesta riabilitazione precedenti penali. Vero è che è pendente avanti alla Corte di Cassazione procedimento penale per bancarotta semplice (di per sé non ostativo nemmeno in caso di condanna definitiva) che è però destinato a chiudersi con dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta amnistia». E, più oltre, ancora scrivevano: «Si allegano alla presente istanza copia semplice e non autenticata dei documenti citati in calce, in quanto il fascicolo del Codazzi (n. 3/83 registro fallimenti) è irreperibile presso la cancelleria commerciale», depositando tra le citate copie appunto anche «...5) sentenza della Pretura di Sondrio dell'1 dicembre 1983 contro il Codazzi». Se il fascicolo non fosse stato "irreperibile", avrebbero potuto conoscere, come è successo a me l'altro giorno, l'annotazione dell'intervenuta sentenza di Cassazione.
   Ma, al di là di questi misteri, che già comunque indicano una chiara volontà persecutoria nei miei confronti e che dovranno essere uno per uno chiariti, il Tribunale riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei magistrati dott. Francesco S. CERRACCHIO (Presidente), dott. Vincenzo VENEZIA (Giudice relatore) e dott. Franco VENARUCCI (Giudice) rigettò - con sentenza n. 57 del 28 marzo 1988 - l'istanza di riabilitazione. Nessuna opposizione era stata proposta dopo la rituale pubblicazione «mediante affissione alla porta esterna del Tribunale» e il P.M. aveva espresso «parere favorevole all'accoglimento della domanda». Quali furono, allora, i motivi della decisione?
   La «condizione ostativa alla riabilitazione è la condanna inflitta al richiedente in data 15.6.1972 dal Pretore di Menaggio per il reato di frode imposte di consumo» scrivevano i giudici e, quindi, «il richiedente avrebbe dovuto far procedere la riabilitazione penale per la detta condanna». In realtà, come avrò modo di approfondire, tale frode non era mai stata compiuta, testimone il dott. Riccardo GATTO di Gravedona (all'epoca incaricato alle bollette del dazio) e come verbalizzato in un interrogatorio della Guardia di Finanza di Morbegno. Il fatto è che allora, da un legale, mi era stato consigliato di pagare la multa (18.000 lire) anziché stare a fare ricorso poiché intanto "non avrebbe avuto alcuna conseguenza". E inoltre, quel che più interessa qui, come mai tale condanna non figurava nei certificati generale e dei carichi pendenti che pure i miei difensori depositarono con la documentazione come risulta dall'istanza, né di essa era a conoscenza il P.M., ma uscì soltanto nello svoglimento del processo? [si veda successiva precisazione - Ndr] Il Giudice relatore, per la cronaca e per semplice coincidenza ovviamente, era - ricorderete - il terzo magistrato della sentenza dichiarativa che però non era nel consiglio della condanna per bancarotta...
   È soltanto una mia fissazione o non si vede anche qui la manifestazione di una pervicace volontà di mettermi completamente sul lastrico, inibendomi ogni possibilità di ripresa dell'attività? Un disegno abilmente orchestrato e puntigliosamente realizzato?

[DIDASCALIA DELLE ILLUSTRAZIONI:]
«Mentre facevo la fame, essendomi negata ogni possibilità di lavoro e di guadagno, dovetti distruggere una gran quantità di merce (pagata, con relative imposte e tasse!) lasciata deperire». Luciano Codazzi indica un campione dei generi che erano depositati nel suo magazzino costituito da cantina con celle frigorifere, rimessa e piano elevato con relativo montacarichi. Merce che fu costretto a bruciare alla chiusura del fallimento.
(foto Pietro BONGIASCIA, Sondrio).


Per informazione dei sempre più numerosi interessati che seguono la vicenda, si rende noto che si è abbonato al Gazetin il dott. commercialista Vanna Mottarelli, cui Codazzi ha affidato l'incarico di esaminare la sua vicenda sotto il profilo fiscale, mentre da questo numero il giornale viene inviato, sempre su commissione del sig. Codazzi, anche ai seguenti nominativi: Luigi Galperti, dott. Valentino Sigala, G.Battista Stefanini (Alimentari Corteno Golgi), Caglio Star Spa (Castelnovo VC), Coop. Latteria Soresinese, avv. Ambrogio Denti, dott. Riccardo Gatto, Ittimport Spa (Lecco), comm. Alberto Villa (Comavicola Spa, Milano) e comm. Milino Rigamonti (Salumificio Spa).

(da 'l Gazetin, MARZO 1997)


[NOTE:]
  1 "Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio", ora abrogata e sostituita dalla legge 3 maggio 1985, n. 204. Ndr
   
2 Riferita sul Gazetin, in 5 puntate, da febbraio a ottobre 1996 [vedi riassunto]. Ndr


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