TRAONA querela

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TRAONA. QUERELA CONTRO IL GIORNALE

I motivi dell’assoluzione

Si va comunque in appello, per il ricorso presentato dal pm

Riportiamo integralmente i motivi della decisione, depositati il 3 novembre, della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 267/03 con la quale, come già riferito e commentato il mese scorso (cfr. Vanna Mottarelli, «Assolto il giornale per l’articolo sulla Bolgia»), il giudice Camnasio ha assolto il direttore del giornale. Il procedimento non è comunque ancora terminato perché il pm Luisa Russo, con iniziativa piuttosto singolare trattandosi di diffamazione (reato che viene perseguito su querela di parte), ha deciso di interporre ricorso con la dichiarazione di appello con contestuali motivi del pubblico ministero depositata il 3 dicembre 2003.

 

In esito ad indagini preliminari il Procuratore della Repubblica in sede esercitava l’azione penale nei confronti di Sansi Enea, il quale, celebrata l’udienza preliminare, veniva rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato in rubrica ascrittogli.

Il dibattimento, presente il prevenuto, costituitisi parti civili Della Matera Dino, Belli Marco, Lorenzoni Valeria, Piccapietra Fausto e Papini Maurizio, provvedutosi in merito alle richieste istruttorie delle parti, venivano acquisiti i documenti offerti in produzione ed era assunta la prova orale dedotta dal Pubblico Ministero e dalla difesa.

Si svolgeva, quindi, la discussione finale, nel corso della quale il PM e i difensori adottavano e illustravano le conclusioni riportate in epigrafe.

La presente vicenda processuale trae origine dall’iniziativa adottata dal Comune di Traona relativamente alla vendita di alcuni terreni in località Bolgia, estesi complessivi 46.400 m².

Le risultanze dibattimentali consentivano di accertare, in punto di fatto, che con provvedimento del 12-10-1999 il consiglio comunale di Traona deliberava la vendita mediante asta pubblica dei terreni de quibus, con prezzo base pari a lire 20.000 al m², stabilito in seguito all’effettuazione di perizia di stima; che in data 7-1-2000 perveniva al Comune offerta di acquisto da parte di tale Vanini per l’importo di lire 15.000 al m²; che in data 26-1-2000 perveniva altra offerta da parte di tale Getzemani, pari a lire 20.248 al m²; che in pari data la giunta comunale deliberava la vendita al Getzemani, a trattativa privata ed alle predette condizioni, del compendio immobiliare in questione; che in data 31-1-2000 il consiglio comunale deliberava di prendere atto dell’intervenuta vendita (cfr. documentazioni in atti e deposizioni Belli, Della Matera, Lorenzoni).

Emergeva, inoltre, che i consiglieri comunali di minoranza si opponevano alla vendita dei terreni, in particolare in un unico lotto, e proponevano, prima dell’espletamento degli esperimenti d’asta ed anche successivamente, un referendum consultivo; che la vicenda in esame suscitava rilevante interesse nella comunità traonese, con grande partecipazione della popolazione ai consigli comunali ed animate discussioni, che si protraevano oltre la chiusura delle sedute; che il paese appariva sostanzialmente diviso in due, tra coloro che condividevano e coloro che si opponevano alla vendita dei terreni comunali in località Bolgia (cfr. deposizioni Zecca e Pesce).

In tale ambito fattuale si pone l’articolo apparso sul numero di gennaio 2000 del periodico “Il Gazetin”, temporalmente collocabile poco prima dell’offerta di acquisto formulata dal Getzemani ed ampiamente diffuso tra la popolazione (cfr. deposizioni Belli, Della Matera, Lorenzoni, Piccapietra, Papini).

Va, innanzitutto, evidenziato che l’articolo in esame appare, per l’inequivoco senso letterale, apertamente schierato con la linea politica adottata dai gruppi consiliari di opposizione, considerati anche i rapporti amicali intercorrenti tra l’odierno imputato e Zecca Oreste, all’epoca consigliere di minoranza (cfr. deposizione Zecca).

Anche la scelta editoriale di dare particolare diffusione al periodico in questione, distribuito a ciascuna famiglia di Traona, rende conto della natura sostanzialmente politica dell’iniziativa, che impone di valutare, al fine dell’eventuale affermazione di responsabilità penale del prevenuto, la sussumibilità della fattispecie nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica, piuttosto che in quello dell’esercizio del diritto di cronaca.

La suddetta distinzione assume particolare rilevanza in ragione dell’eterogeneità degli effetti giuridici conseguenti.

Il diritto di critica, invero, si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concretizza, come l’altro, nella narrazione dei fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti.

Ai fini del riconoscimento del diritto di critica, quale scriminante per il reato di diffamazione, non è quindi in gioco un problema di veridicità delle proposizioni assertive, quanto piuttosto di “correttezza” delle espressioni utilizzate. In una tale ottica, quando si verta, come nella specie, in tema di critica politica, si deve tenere conto che questa, se non fosse vivace e graffiante, perderebbe gran parte della sua efficacia polemica, onde è in questa prospettiva che vanno valutate e apprezzate le espressioni utilizzate, ben potendosi ritenere scriminate, proprio perché utilizzate nel contesto di una polemica politica, espressioni (comunque non auspicabili) che nella comune accezione avrebbero un indubbio rilievo lesivo dell’altrui reputazione; il limite che tale critica non può comunque superare è quello dell’irrinunciabile rispetto dovuto alla persona, cosicché questa non può mai trasmodare nell’attacco alla sfera privata o al patrimonio morale dell’interlocutore, degradando in gratuiti personalismi o nella mera denigrazione personale (cfr. Cass. 27-6-2000 n. 7499).

Ciò posto, nel caso di specie, va innanzitutto positivamente valutata, al fine della integrazione della citata scriminante, la ricorrenza di un indubbio e rilevante interesse pubblico sotteso alla vicenda della vendita di un apprezzabile porzione del territorio comunale.

Stabilita l’irrilevanza della veridicità, va esaminato il requisito della correttezza, nel senso sopra precisato, delle proposizioni assertive utilizzate.

Al proposito va escluso il ricorso ad espressioni meramente denigratorie, laddove se da un lato i termini “mafia”, “mafiosi” e “comitato d’affari” presentano, nella comune accezione e singolarmente considerati, indubbi caratteri lesivi dell’altrui reputazione, d’altro lato la loro collocazione nell’ambito dell’articolo in esame conferisce all’iniziativa editoriale quel carattere tipicamente provocatorio, vivace e graffiante che connota la diatriba politica, degradando la singola locuzione offensiva ad espressioni di forte impatto, teleologicamente orientate a stimolare il dibattito e ad acuire la polemica.

Del resto la chiusura tra virgolette dei termini suddetti sia nel titolo di copertina sia nel contesto dell’articolo rende conto del paradosso sotteso all’uso delle singole locuzioni e ne accentua il carattere retorico, evidenziando un intento da parte dell’estensore dell’articolo non tanto meramente denigratorio della reputazione dei singoli componenti dell’amministrazione comunale, ma semplicemente rafforzativo dell’espressione di dissenso all’iniziativa politica adottata dalla maggioranza consiliare.

La conclamata ricorrenza, dunque, degli elementi costitutivi della scriminante dell’esercizio del diritto di critica determina la caducazione dell’ipotesi accusatoria ed impone una pronunzia assolutoria nei confronti del prevenuto.

P.Q.M.

Visto l’art. 350 CPP, assolve Sansi Enea dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

Sondrio, 21-10-2003

il giudice dott. Carlo Camnasio

(da 'l Gazetin, GENNAIO 2004)

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