caso Fallimento GIANONCELLI



"CASO GIANONCELLI". UDIENZE TESTI ENTRO L'ANNO, PROROGA INDAGINI PER LE QUERELE
Al lavoro la macchina giudiziaria



(Sondrio, Red.) Come preannunciato nel numero di febbraio, il giorno 8 marzo 2002, con l’udienza filtro, ha avuto inizio il processo contro Franco Gianoncelli. Il PM, dott. Gianfranco Avella, e la difesa, rappresentata dall’avv. Franca Alessio, entro il termine previsto dalle norme del Codice Penale, avevano chiesto l’ammissione delle prove per testi, rispettivamente per 18 e 40 nominativi. Il collegio giudicante, presieduto dalla dott. Barbara Licitra, ha ammesso quindici testi per ciascuna parte. È stata, invece, ammessa integralmente sia la documentazione proposta dal PM (acquisita in sede di indagini preliminari), che quella proposta dal difensore (tre interi faldoni di documenti, articolati in molteplici fascicoli).
L’avv. Alessio aveva chiesto la sospensione del processo motivando che, per quanto concerne la riscossione di crediti d’imposta, è determinante la pronuncia della Corte di Cassazione, presso cui pendono, al riguardo, ben tre ricorsi civili, mentre, per quanto riguarda il fallimento, è ancora in corso opposizione in sede civile (la causa era stata interrotta a seguito della morte di Peppino Gianoncelli, ma i termini per riassumere il procedimento sono tuttora aperti). Il collegio ha rigettato la richiesta per entrambe le motivazioni e ha rinviato il processo al 5 luglio, per l'audizione dei testi del Pubblico Ministero, e al 4 ottobre 2002 per quella dei testi della difesa. L’avv. Alessio sta valutando l’opportunità di impugnare avanti la Cassazione l’ordinanza di rigetto della sospensione del processo.
Franco Gianoncelli, pur di essere presente all’udienza (sebbene non indispensabile, trattandosi di sola udienza per l’ammissione delle prove) aveva fatto posticipare un intervento chirurgico cui dovrà essere sottoposto (l’intervento avrà luogo nella prima quindicina di aprile). Purtroppo il suo sacrificio non è valso a nulla in quanto, proprio il giorno prima dell’udienza, ha avuto un crollo fisico che gli ha impedito di essere presente. A Franco vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione e la nostra ammirazione per il grande coraggio, con cui sta affrontando questa difficile e incredibile situazione.

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Nel frattempo il PM, dott. Stefano Latorre, ha chiesto la proroga, per un periodo di sei mesi (oltre 45 giorni del periodo feriale), delle indagini promosse a seguito della querela presentata dal dott. Marco Cottica nei confronti di Stefano Bertelli e Vanna Mottarelli, per la quale non è andato a buon fine il tentativo di conciliazione del 5 febbraio 2002 (cfr. la cronaca nel servizio di V. Mottarelli in questo stesso numero). I due indagati hanno presentato, nei termini, opposizione alla prosecuzione delle indagini, motivando che tutti gli elementi di giudizio sono contenuti nel documento che ha formato oggetto di querela. Non conosciamo ancora l’esito dell’istanza. Stefano e Vanna hanno, in ogni caso, chiesto che venga accertata la verità dei fatti indicati nel comunicato pubblicato su ‘l Gazetin del mese di aprile 2001, essendo i fatti medesimi attribuiti a Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Anche a Enea Sansi, al quale già era pervenuto invito a presentarsi il giorno 13 maggio 2002 «per rilasciare eventuali spontanee dichiarazioni», è stata notifica nei giorni di chiusura dell'edizione la richiesta dello steso PM di proroga del termine di scadenza delle indagini per la querela promossa nei suoi confronti sempre dal curatore del fallimento Gianoncelli. Continueremo a tenervi informati sugli sviluppi delle diverse vicende.

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È dell’ultima ora la notizia che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2474/02, pronunciata il 7 novembre 2001 e depositata il 21 febbraio 2002, ha accolto il ricorso, avverso il primo piano di riparto dell’attivo della fallita Società Gianoncelli, presentato da taluni creditori privilegiati (Giorgio Gianoncelli, Diletto Gianoncelli, Ida Tarchi, Ivan Scilironi, Vanna Mottarelli e Maria Linda Moltoni).
Il dispositivo della Sentenza così recita: «La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l’impugnato decreto in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allo stesso Tribunale di Sondrio». Forniremo ulteriori ragguagli nel prossimo numero, non appena avremo modo di leggere il testo integrale della sentenza.



(da 'l Gazetin, APRILE 2002)



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