caso Fallimento GIANONCELLI |
"CASO GIANONCELLI". UDIENZE TESTI ENTRO L'ANNO,
PROROGA INDAGINI PER LE QUERELE
Al lavoro la
macchina giudiziaria
(Sondrio, Red.) Come
preannunciato nel numero di febbraio, il giorno 8 marzo 2002, con
l’udienza filtro, ha avuto inizio il processo contro Franco
Gianoncelli. Il PM, dott. Gianfranco Avella, e la difesa,
rappresentata dall’avv. Franca Alessio, entro il termine
previsto dalle norme del Codice Penale, avevano chiesto l’ammissione
delle prove per testi, rispettivamente per 18 e 40 nominativi. Il
collegio giudicante, presieduto dalla dott. Barbara Licitra,
ha ammesso quindici testi per ciascuna parte. È stata, invece,
ammessa integralmente sia la documentazione proposta dal PM
(acquisita in sede di indagini preliminari), che quella proposta dal
difensore (tre interi faldoni di documenti, articolati in molteplici
fascicoli).
L’avv. Alessio aveva chiesto la sospensione del
processo motivando che, per quanto concerne la riscossione di crediti
d’imposta, è determinante la pronuncia della Corte di
Cassazione, presso cui pendono, al riguardo, ben tre ricorsi civili,
mentre, per quanto riguarda il fallimento, è ancora in corso
opposizione in sede civile (la causa era stata interrotta a seguito
della morte di Peppino Gianoncelli, ma i termini per riassumere il
procedimento sono tuttora aperti). Il collegio ha rigettato la
richiesta per entrambe le motivazioni e ha rinviato il processo al 5
luglio, per l'audizione dei testi del Pubblico Ministero, e al 4
ottobre 2002 per quella dei testi della difesa. L’avv.
Alessio sta valutando l’opportunità di impugnare avanti
la Cassazione l’ordinanza di rigetto della sospensione del
processo.
Franco Gianoncelli, pur di essere presente all’udienza
(sebbene non indispensabile, trattandosi di sola udienza per
l’ammissione delle prove) aveva fatto posticipare un intervento
chirurgico cui dovrà essere sottoposto (l’intervento
avrà luogo nella prima quindicina di aprile). Purtroppo il suo
sacrificio non è valso a nulla in quanto, proprio il giorno
prima dell’udienza, ha avuto un crollo fisico che gli ha
impedito di essere presente. A Franco vanno i nostri migliori auguri
per una pronta guarigione e la nostra ammirazione per il grande
coraggio, con cui sta affrontando questa difficile e incredibile
situazione.
***
Nel frattempo il PM, dott.
Stefano Latorre, ha chiesto la proroga, per un periodo di sei
mesi (oltre 45 giorni del periodo feriale), delle indagini promosse a
seguito della querela presentata dal dott. Marco Cottica nei
confronti di Stefano Bertelli e Vanna Mottarelli, per
la quale non è andato a buon fine il tentativo di
conciliazione del 5 febbraio 2002 (cfr. la cronaca nel servizio
di V. Mottarelli in questo
stesso numero). I due indagati hanno presentato, nei termini,
opposizione alla prosecuzione delle indagini, motivando che tutti gli
elementi di giudizio sono contenuti nel documento che ha formato
oggetto di querela. Non conosciamo ancora l’esito dell’istanza.
Stefano e Vanna hanno, in ogni caso, chiesto che venga accertata la
verità dei fatti indicati nel comunicato pubblicato su ‘l
Gazetin del mese di aprile 2001, essendo i fatti medesimi
attribuiti a Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle proprie
funzioni.
Anche a Enea Sansi, al quale già era
pervenuto invito a presentarsi il giorno 13 maggio 2002 «per
rilasciare eventuali spontanee dichiarazioni», è stata
notifica nei giorni di chiusura dell'edizione la richiesta dello
steso PM di proroga del termine di scadenza delle indagini per la
querela promossa nei suoi confronti sempre dal curatore del
fallimento Gianoncelli. Continueremo a tenervi informati sugli
sviluppi delle diverse vicende.
***
È dell’ultima ora
la notizia che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2474/02,
pronunciata il 7 novembre 2001 e depositata il 21 febbraio 2002, ha
accolto il ricorso, avverso il primo piano di riparto dell’attivo
della fallita Società Gianoncelli, presentato da taluni
creditori privilegiati (Giorgio Gianoncelli, Diletto Gianoncelli, Ida
Tarchi, Ivan Scilironi, Vanna Mottarelli e Maria Linda Moltoni).
Il
dispositivo della Sentenza così recita: «La
Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l’impugnato
decreto in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, allo stesso Tribunale di Sondrio».
Forniremo ulteriori
ragguagli nel prossimo numero, non appena avremo modo di
leggere il testo integrale della sentenza.
(da 'l Gazetin, APRILE 2002)
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