DOCUMENTI
CASO CODAZZI. APPELLO ALLA CONDANNA PER CALUNNIA
«Nemmeno i figli si possono difendere così!»
Come ha fatto il Tribunale con i
Carabinieri: da difendere e proteggere sempre e comunque
A dispetto della verità e, in questo caso, anche della decenza
di FRANCA ALESSIO
(Morbegno - Red.) Pubblichiamo il testo integrale dei
motivi di appello alla sentenza del Tribunale di Sondrio (N. 104
del 10 giugno 1997) che ha condannato Luciano Codazzi per
calunnia. Riteniamo infatti che la chiarezza usata dal legale
nell'esposizione e la stessa evidenza dell'inconsistenza
dell'impianto accusatorio, facciano risultare di facile
comprensione l'impugnazione. E ciò sia per quanti hanno seguito
le precedenti "puntate" del «Giallo del furgone»,
comparse su questo giornale a partire dal Marzo '96, sia per
quanti eventualmente si accostassero alla vicenda per la prima
volta.
La documentazione ci sembra di estremo interesse per tutti e per
questo ringraziamo l'Avv. Alessio, assieme al diretto
interessato, che ne hanno consentito la divulgazione.
Le considerazioni, inquietanti considerazioni, le lasciamo questa
volta tutte al lettore, avendole questo giornale già tratte in
occasione dei precedenti interventi.
(L'articolazione in paragrafi e relativa titolazione, per
facilitarne la lettura, sono a nostra cura).
Tribunale di Sondrio
Atto di impugnazione e contestuali motivi
La sottoscritta Avv. Franca Alessio, difensore di fiducia di Codazzi Luciano, come da dichiarazione di nomina allegata,
DICHIARA
di proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 10.06.1997 e depositata in pari data, con motivazione contestuale, notificata all'imputato contumace in data 25.06.1997, nel procedimento penale n. 251/94 R.G. Notizie di reato e n. 107/95 R.G. Tribunale, sentenza con la quale il Sig. Codazzi è stato condannato alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, per il reato di calunnia. La sentenza è gravemente ingiusta, proponendosi di mettere fine a un caso giudiziario complesso, come quello che ha visto per protagonista il Codazzi, con una condanna, oltretutto esemplare, se si considera che la misura in concreto irrogata supera le stesse richieste del Pubblico Ministero. Il Codazzi, da vittima, viene trasformato in colpevole. Infatti la sentenza del Tribunale si fonda su clamorosi errori di fatto.
CHI È IL VERO UBRIACO?
Vi si legge infatti che il Codazzi, alla guida del suo
furgone, sarebbe stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri,
in quanto stava procedendo zigzagando e che in quell'occasione
l'imputato è risultato in stato di ebbrezza. A riprova il
Tribunale fa riferimento a un certificato medico, redatto in pari
data presso la Caserma dei Carabinieri, nel quale il medico
riferisce come diagnosi: "agitazione psicomotoria da
probabile intossicazione acuta da alcool", ma quel
"probabile" per il tribunale di Sondrio diventa:
"l'imputato è risultato in quell'occasione in stato di
ebbrezza alcoolica (vedi referto medico 18.05.1990 ore 4)".
Dimentica però il Tribunale che il Codazzi venne rinviato a
giudizio per il reato di cui all'art. 688 C.P. "perché si
faceva sorprendere in luogo pubblico in stato di manifesta
ubriachezza" e per il reato di cui all'art. 132 Codice della
Strada "perché si poneva alla guida in stato di
ebbrezza". Il processo, celebrato il 02.05.1991, si concluse
con la assoluzione dell'imputato, come risulta dalla sentenza che
si allega. In particolare il Pretore ha pronunciato sentenza di
non doversi procedere in relazione alla contravvenzione al Codice
della Strada, non essendo stata fornita la prova della
notificazione ai sensi dell'art. 143 C.d.S. Ne deriva che i
Carabinieri fecero tutto quello che fecero, ovvero trattennero in
Caserma ore il Codazzi, chiamarono la guardia medica, gli
impedirono di riprendere il suo furgone, togliendogli di mano le
chiavi, gli impedirono persino di togliere dal furgone il
portafoglio con i documenti, ma non fecero l'unica cosa che
avevano la facoltà di fare, ossia contestargli la violazione del
Codice della Strada. Stante ciò, ci domandiamo seriamente come
il Tribunale di Sondrio abbia potuto trascurare tutti questi
fatti; non possiamo credere che l'abbia fatto per pura
superficialità e non conoscenza delle carte processuali (si
tratta invero di un processo che si è trascinato per ben 5
udienze), ma allora non possiamo che pensare che la sua unica
preoccupazione fosse quella di legittimare il comportamento dei
Carabinieri a qualunque costo, così da arrivare alla paradossale
conclusione che il Codazzi, vittima di una clamorosa e palese
ingiustizia, diventasse il colpevole, pur di farlo star zitto,
pur di mettere fine a una "faccenda" che ha coinvolto
all'inizio solo i Carabinieri, ma poi anche il Sindaco e infine
il Tribunale, dal quale invece ci si aspetterebbe una serena
visione dei fatti e una giustizia non di parte.
Ma torniamo alla sentenza del Pretore. Dall'imputazione di cui
all'art. 688 C.P. il Pretore ha assolto, in quanto non ha
ritenuto raggiunta la prova dello stato di manifesta ubriachezza
del prevenuto e per sostenere il suo convincimento il Pretore si
basa proprio su quel certificato medico redatto in Caserma subito
dopo il fermo, nel quale il medico non ha potuto affermare con
certezza lo stato di intossicazione etilica acuta. Su quello
stesso certificato paradossalmente si basa invece il tribunale
per sostenere la legittimità del fermo operato dai Carabinieri.
Ci sembra che questo sia già un punto decisivo per inficiare le
premesse in fatto sulle quali il Tribunale di Sondrio sembra
basare il suo convincimento in ordine alla colpevolezza
dell'imputato.
I FATTI NON SONO ANDATI PROPRIO COSÌ...
Ma vi è di più. Il Tribunale, sempre nell'intento di
giustificare comunque l'operato dei militi, sostiene che gli
stessi provvedevano legittimamente al fermo del veicolo, "al
fine di non consentire la prosecuzione della guida in stato di
ebbrezza", dimenticando che i fatti non si svolsero affatto
nel modo descritto. Infatti il Codazzi venne fermato dalla
pattuglia sulla Statale 36 e invitato a risalire sul suo furgone
guidandolo per seguire l'auto dei militi fino alla Caserma di
Novate Mezzola, dove il furgone venne dal Codazzi stesso
parcheggiato nel piazzale vicino alla Caserma. Non furono quindi
i militi a impedire la prosecuzione della guida, ma anzi furono
loro ad invitare il Codazzi a proseguire e non furono loro a
parcheggiare il furgone davanti alla Caserma, ma il Codazzi
stesso. Ciò risulta dagli atti del processo, a seguito del quale
il Codazzi appunto fu prosciolto dall'imputazione di guida in
stato di ebbrezza. Sarebbe stato legittimo il fermo del veicolo,
se fosse stato immediato, se cioè i militari gli avessero
impedito subito di proseguire, accertando condizioni che, secondo
loro, erano di impedimento alla guida, ma non è certo legittimo
il fermo del veicolo operato a distanza di almeno due ore, dopo
aver loro stessi imposto al Codazzi di riprendere la guida per
seguirli in Caserma. Il Tribunale dice che furono i Carabinieri a
parcheggiare il furgone, ma ciò, come abbiamo detto, non
corrisponde affatto a verità, in quanto i Carabinieri tolsero al
Codazzi le chiavi del furgone dopo averlo finalmente lasciato
libero di andarsene, ma a piedi, senza documenti e senza
portafoglio.
DIFENDERE A TUTTI I COSTI L'OPERATO DEI
CARABINIERI
Aggiunge il Tribunale che i militari nella stessa
mattinata avvertivano il nipote del Codazzi, il quale il giorno
stesso o il giorno successivo sostiene di aver avvertito
l'imputato della facoltà di ritirare il furgone. Ora i militari
non solo non notificano al Codazzi la contravvenzione al codice
della strada, ma, con raro esempio di discrezione, si premurano
di riferire al nipote tutto quanto successo, pur essendo in
possesso di tutti i suoi dati anagrafici.
Perché mai una persona, che abbia della dignità, dovrebbe
sopportare tutto questo? Perché mai i Carabinieri che hanno
fermato il Codazzi, che hanno accertato che il furgone era di sua
proprietà pensano di non dire nulla al proprietario, ma di
avvertire un nipote? Qualcuno avrebbe dovuto spiegarci perché.
Non risulta che il Codazzi sia persona incapace di intendere e di
volere; non è né interdetto, né inabilitato, il nipote non è
quindi il suo tutore, né il suo curatore; i Carabinieri
avrebbero dovuto rivolgersi direttamente all'interessato,
proprietario del furgone, mandargli un invito scritto a
presentarsi per il ritiro del mezzo e non certo limitarsi a dire
al nipote: "diglielo tu". Così facendo certo non si
sono comportati in maniera corretta e forse anche la sottoscritta
sarà denunciata per calunnia.
Ma, anche ammesso che i Carabinieri avessero una spiegazione da
dare, che per altro mai hanno fornito, quello che è veramente e
terribilmente inaccettabile è che il Tribunale trovi tutto ciò
del tutto giustificato e lo riferisca come se così precisamente
si dovesse fare; e se il Codazzi, in assenza di una qualunque
comunicazione diretta a lui, ritiene di avere diritto a una
qualche comunicazione e aspetta, peggio per lui; dopo una
settimana, sempre senza dirgli niente, gli rimuovono il furgone,
lo trasferiscono presso un pubblico custode e da quel momento
decorrono anche, a suo carico, gli oneri di custodia. Va tutto
bene così? È proprio così che si deve fare? Siamo sicuri?
Ma non solo. Il furgone, che non era sottoposto a provvedimento
di sequestro (il Tribunale lo scrive chiaramente) viene
sottoposto ad ispezione, immediatamente effettuata, ma da chi,
quando, dove? Il Tribunale non lo dice. E perché mai non si è
avvertito il Codazzi che il suo automezzo, non sottoposto a
sequestro, sarebbe stato sottoposto ad ispezione e a quale fine?
in base a quale provvedimento? Il Tribunale non lo dice. Sembra
aver dimenticato tutto nell'esasperato tentativo di difendere a
tutti i costi l'operato dei Carabinieri. Ma nemmeno i figli si
possono difendere così e non risulta che un tribunale debba
trattare i Carabinieri come i propri figli da difendere e
proteggere sempre e comunque a dispetto della verità e in questo
caso anche della decenza. Ci domandiamo e vi domandiamo se tale
prassi debba essere considerata legittima.
LA LETTERA DELL'AVV. ROMUALDI
Veniamo ora al motivo per cui il Codazzi è stato
tratto a giudizio per calunnia. Il motivo è una lettera scritta
e firmata dall'Avv. Romualdi datata 30.11.1993, che lo stesso
sostiene di avere scritto su precise indicazioni dell'imputato;
del resto non vi è da sorprendersi se l'Avv. Romualdi fa simili
affermazioni, in quanto l'alternativa legittima sarebbe quella di
sottoporre il firmatario a procedimento per calunnia. Ma il
Tribunale, se avesse voluto far giustizia, un'alternativa
l'avrebbe avuta, ossia quella di quantomeno leggere
l'interrogatorio reso dall'imputato al Pubblico Ministero in data
06.04.1994; se ne è invece completamente scordato. In
quell'interrogatorio il Codazzi ha dichiarato di non aver mai
riferito all'Avv. Romualdi che sul furgone erano custoditi L.
4.000.000 in contanti; di aver piuttosto riferito che alcuni
giorni prima si trovava a Roma, e che in quell'occasione era in
possesso dell'importo di L. 4.000.000 in contanti, di averne
spesi in parte e di non sapere esattamente quanto gli fosse
rimasto. Ha anche aggiunto: "il denaro in mio possesso viene
solitamente nascosto sul mio autocasa", precisando:
"dovrei rientrare in possesso di tutta la mia contabilità
per stabilire se la giacenza è esatta". Quindi non risulta
da nessuna dichiarazione e nemmeno dalla lettera dell'Avv.
Romualdi che il denaro fosse nel portafoglio, mentre i
Carabinieri si sono sentiti calunniati, avendo frainteso, tanto
è vero che in tutte le loro deposizioni fanno riferimento al
contenuto del portafoglio. Il Codazzi l'aveva pur detto che il
denaro lo nascondeva sul furgone e non sapeva quanto gliene era
rimasto; certo non si riferiva al contenuto del suo portafoglio
e, siccome il furgone è stato in mano a diverse persone dopo che
venne sottoposto al fermo da parte dei Carabinieri, chiunque può
aver trovato quella somma, o meglio quanto era rimasto di quella
somma, ed essersene impossessato.
Il Tribunale ha dato credito alla lettera dell'Avv. Romualdi,
traendone motivo di denunciare penalmente il Codazzi, le cui
querele presentate a più riprese, sia in questo fascicolo che in
altri, sono state tutte archiviate, senza mai dar luogo a rinvii
a giudizio per calunnia. In particolare vedasi la querela in atti
sporta contro la
Moiola Car, "custode" del veicolo. L'Avv. Romualdi
aveva sì sottoposto al Codazzi una lettera, ma diversa da quella
che poi, per sua esclusiva iniziativa e senza più contattare
l'interessato, decise di spedire. La lettera, che si allega, è
datata 18/11/1993 (la stessa data riportata nella motivazione
della sentenza e poi corretta) e venne consegnata al Codazzi; del
fatto che in data 30/11/1993 fosse stata spedita altra lettera,
per di più di diverso contenuto, il Codazzi non seppe mai nulla,
venendone a conoscenza per la prima volta solo in sede di
interrogatorio avanti il P.M. in data 06/04/94. È proprio
paradossale che il Codazzi debba rispondere di un simile reato
proprio per l'unica lettera-esposto non firmata dal medesimo, ma
dal suo avvocato, che dichiara di riferire quanto appreso dal
Codazzi e che non ha nemmeno il legittimo dubbio di aver
frainteso le sue affermazioni.
IN CONCLUSIONE:
UNA SENTENZA PROFONDAMENTE SBAGLIATA...
La sentenza è quindi profondamente sbagliata e
gravemente ingiusta innanzitutto perché sostiene che la condotta
dei militari operanti si appalesa immune da qualsivoglia censura
e che quindi l'elemento oggettivo del reato deve ritenersi
pienamente configurato; in secondo luogo perché ritiene
sussistente l'elemento soggettivo, sulla base della falsità dei
fatti contenuti nella denuncia in atti che comunque non è di
provenienza dell'imputato. Nel caso di specie, il Codazzi, ignaro
delle conseguenze di aver raccontato al suo avvocato determinati
fatti, forse in modo confuso e agitato, non può ora rispondere
penalmente con una condanna a quasi due anni di reclusione di
quello che poi è arrivato sul tavolo del Magistrato, che ha
ritenuto di avviare l'azione penale nei confronti del Codazzi,
archiviando tutte le altre querele che il Codazzi personalmente
ebbe a presentare e naturalmente non iniziando alcun procedimento
penale a carico dei Carabinieri.
Così puntualmente ricostruiti i fatti, non vi è dubbio che
l'imputato andasse prosciolto, dovendo assolutamente escludersi
una sua consapevolezza dell'innocenza dei Carabinieri; è
pacifico che, in questo caso, viene meno in toto il dolo, per la
sussistenza del quale è necessario che l'accusatore abbia la
certezza dell'innocenza dell'incolpato; così che, se solo
sussistesse il dubbio circa la certezza dell'imputato della
colpevolezza della persona incolpata, l'imputato dovrà essere
assolto non con la formula dubitativa, ma con la formula piena,
esulando del tutto in tal caso il dolo richiesto per la
configurabilità del reato. "L'erroneo convincimento della
colpevolezza dell'accusato è di per sé idoneo ad escludere la
certezza dell'innocenza dello stesso e, come tale, il dolo
dell'agente, qualunque sia la natura e il fondamento di detto
errore". L'imputato deve quindi essere prosciolto
"perché il fatto non costituisce reato".
Si allegano:
1) Copia della sentenza - Pretore di Morbegno n. 76/91 depositata
il 02/05/1991.
2) Dichiarazione di nomina a difensore.
3) Copia lettera 18/11/93 Avv. Romualdi / Avvocatura dello Stato
e altri.
Lecco-Sondrio, il 3/7/97
(da 'l Gazetin, SETTEMBRE 1997)
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