| caso Fallimento GIANONCELLI |
"CASO GIANONCELLI". IL CURATORE CITA IN
GIUDIZIO IL NOSTRO GIORNALE
Può mai offendere qualcuno, la verità?
Giovanni 20,23. «Io ho parlato apertamente al mondo. E di nascosto non ho mai detto nulla. Perché mi interroghi? Interroga coloro che mi hanno ascoltato, che cosa ho detto loro. Non appena Gesù ebbe detto ciò una delle guardie, che stava là, diede uno schiaffo a Gesù, dicendogli: "Così rispondi al sommo sacerdote?" Gli rispose Gesù: "Se ho parlato male, dimostra dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?"»
di VANNA MOTTARELLI
La cronaca
Il direttore de
'l Gazetin (Enea Sansi), l'editore (LaboS Scrl) e Vanna
Mottarelli hanno ricevuto dal dottor Marco Cottica, curatore del
fallimento Gianoncelli, atto di citazione avanti il Tribunale di
Sondrio per gli articoli apparsi sui numeri di settembre,
ottobre, novembre, dicembre 2000, gennaio e aprile 2001 de 'l
Gazetin, che narravano le drammatiche vicende dei fratelli
Franco e Peppino Gianoncelli, della loro madre Lina Moretti e di
Patrizia, figlia di Franco. Gli scritti, secondo l'atto di
citazione sarebbero stati palesemente e pesantemente offensivi
della sua reputazione.
Lettera aperta al curatore, dottor Marco
Cottica
Non esiste
reato di diffamazione nei confronti di un pubblico ufficiale,
quale è il curatore di un fallimento, se chi ha esposto i fatti
è in grado di provare la verità (art. 596 C.P., 3° comma:
«Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la prova della verità del fatto è però sempre
ammessa nel procedimento penale: 1) se la persona offesa è un
pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce
all'esercizio delle sue funzioni»). È recentissima la sentenza
con la quale la Cassazione afferma che Marco Travaglio, querelato
dal giudice Carnevale per quanto riportato al suo indirizzo sul
libro Il manuale del perfetto impunito non ha commesso
reato di diffamazione, in quanto il giornalista si è limitato a
riportare fedelmente i fatti. Siamo in grado di provare che tutto
quanto è stato scritto a proposito della famiglia Gianoncelli è
conforme al vero e, ci può giurare, dottor Cottica, che lo
proveremo.
I fatti si commentano da soli. L'opinione pubblica potrebbe
essere divisa tra coloro che condividono il Suo operato e coloro
che non lo condividono. Noi apparteniamo alla seconda categoria.
I creditori appartengono alla seconda categoria. Gli associati
che noi rappresentiamo appartengono alla seconda categoria. E con
questo? Nessuno ha offeso la Sua onorabilità, né ha tirato in
ballo la Sua attività professionale (se invece di essere un
libero professionista fosse stato uno scultore di grido avrebbe
forse venduto meno sculture perché da curatore si è comportato
in un determinato modo?).
Ma veniamo alle singole contestazioni. Lei, dottor Cottica, si
sente offeso perché abbiamo ritenuto il "Caso" dei
fratelli Gianoncelli degno di segnalazione alla Corte europea per
i diritti dell'uomo e alle istituzioni pubbliche che,
direttamente o indirettamente si occupano di giustizia. Ebbene?
Non è forse questo un sacrosanto diritto sancito dalla
Costituzione e dalla Carta europea per i diritti dell'uomo?
Spetterà alle istituzioni interpellate decidere se le
segnalazioni siano o meno degne di attenzione. Il titolo (per la
verità un occhiello, in termine tecnico - Ndr)
«Fallimentopoli», a dire del suo legale, evoca in
"ognuno" il ricordo di tangentopoli!? E quando mai? A
me, ad esempio, fan pensare a tutt'altra cosa (fame, miseria,
disperazione, disoccupazione). Andando di questo passo dovremmo
forse proibire ai bambini di nominare Paperopoli? o suggerire
alle agenzie turistiche di eliminare gli itinerari per
Costantinopoli e le visite all'Acropoli? Il titolo dice «Oh, che
bell'affare!»? Embé? È un classico (a scanso di equivoci: in
tutta Italia e da sempre) che chi ha messo gli occhi su immobili
che vengono venduti alle aste dei fallimenti aspetta che i prezzi
vengano ribassati, ribassati e ancora ribassati. Non è forse
questo un bell'affare per chi acquista? E i ribassi non riducono
forse a poche briciole le somme da ripartire tra i creditori? (i
dati statistici dei vari fallimenti la dicono lunga a proposito).
Non si è accorto, dott. Cottica, leggendo il testo
dell'articolo, che il titolo «I piatti pendenti della bilancia
del Tribunale di Sondrio» si riferisce alla statua sulla prima
rampa di scale dell'ex Tribunale di Sondrio? (vedere per
credere). Senza contare il fatto che il curatore non è la
personificazione del Tribunale di Sondrio.
Nell'articolo de 'l Gazetin del mese di ottobre, che nel
complesso non La riguarda affatto, viene citato esclusivamente
quale fervido difensore di Bruno Gianoncelli. Non è forse vero?
Si è mai posto il problema dell'invalidità del recesso? Ha
fatto qualche cosa per estendere il fallimento anche al terzo
socio? Nella sua relazione depositata in cancelleria il 7 giugno
1999 non ha forse affermato: «il sottoscritto non ha ancora
iniziato la vendita dei beni immobili di proprietà dei suddetti,
poiché attende l'esito dell'opposizione alla sentenza di
fallimento promossa da Gianoncelli Bruno (???) ed è
quindi opportuno attendere l'esito della causa di opposizione o
per vendere l'intero, oppure, nel caso in cui il fallimento di
Gianoncelli Bruno fosse revocato, per vendere i soli 2/3»?
Si dà il caso che anche Franco e Peppino abbiano presentato
opposizione al fallimento. Perché, per loro, Lei non ritiene
opportuno attendere l'esito dell'opposizione? Il curatore non
deve forse avere un ruolo neutrale nei confronti di tutti i
falliti? Come può offendersi, signor curatore, se nel titolo
dell'articolo si afferma «un lampo di genio (dichiarazione non
notificata agli interessati con semplice autentica di firma) e un
socio di una società di persone è bello che sollevato dalle
obbligazioni sociali»? La responsabilità solidale e illimitata
dei soci della società di persone esiste, a prescindere che
vengano, o meno, dichiarati falliti. Il socio, ancorché receduto
deve ripianare tutti i debiti sorti fino alla data del recesso
(lo stato passivo di Bruno Gianoncelli, ad esempio, porta debiti
per oltre un miliardo e duecento milioni). Che iniziative ha
intrapreso per recuperare dal socio Bruno (prima che venisse
dichiarato fallito) le somme dallo stesso dovute per effetto
della responsabilità solidale e illimitata?
L'Associazione ha affermato che una cancellazione dal registro
imprese come quella di Bruno Gianoncelli «rimarrà unica negli
annali di storia delle Camere di commercio di tutta Italia». Si
invitano i volonterosi a trovare un caso analogo. Ci sono leggi
ben precise, che devono essere rispettate prima di cancellare un
socio di una società in nome collettivo dal pubblico registro
delle imprese. Il conservatore deve accertare a norma di legge
che l'atto sia stato notificato a tutti gli interessati (soci,
società e creditori). Il Codice Civile stabilisce che ciascun
creditore deve essere informato personalmente con lettera
raccomandata. (sulla vicenda del recesso le associazioni Insieme
per la Giustizia e Osservatorio europeo sulla legalità non
lasceranno nulla di intentato). A prescindere da quanto sopra,
non si comprende perché, signor curatore, si senta diffamato da
tale affermazione, dal momento che la cancellazione è avvenuta
un anno e mezzo prima che Lei entrasse in scena.
Sul caso delle pensioni i fatti non sono forse stati riportati
fedelmente, decreto per decreto, osservazione per osservazione?
Togliere l'unica fonte di sopravvivenza quale la pensione non
equivale forse a togliere il pane di bocca? La stessa legge
fallimentare (articolo 46) salvaguarda il diritto dei falliti a
percepire la pensione o le somme necessarie per la sopravvivenza.
Cosa c'è di offensivo nel dire che le pensioni non avrebbero in
ogni caso risollevato le sorti del fallimento? (si accettano
prove contrarie). Il Tribunale di Sondrio, ha colto appieno la
gravità della situazione, tanto che, a seguito di ricorso
presentato da Franco e Peppino, ha disposto la riassegnazione
delle pensioni.
Per il caso della signora Lina Moretti (91 anni compiuti) è
stato affermato che il curatore si è trincerato dietro
pseudo-interessi del fallimento per negare alla stessa la
possibilità di affittare. «Il fallimento non ha interesse» è
il termine da Lei usato per diffidare, per iscritto, la signora
Moretti a locare gli immobili. I creditori (quantomeno alcuni)
hanno opinioni diametralmente opposte alle Sue: da un lato, la
mancata locazione ha determinato quattro anni di perdita di
introiti di tutto rispetto, mentre, dall'altro, per la signora
Moretti è sorto il presupposto per il risarcimento del mancato
guadagno, con conseguente ulteriore danno per il fallimento. Cosa
c'è di strano e di offensivo nell'affermare: «Gli immobili sono
stati messi all'asta tentando un primo esperimento»? e
«ritentando
»? «È lecito presumere che possa esservi un
terzo tentativo». Nell'istanza 6 aprile 2000 al Giudice delegato
per la vendita all'asta degli immobili Lei affermava
letteralmente: «I fatti sopra descritti (causa legale, Nda)
rendono sicuramente meno appetibili i beni da realizzare, ma
il sottoscritto ritiene che si debba procedere ugualmente alla
vendita degli stessi, o quantomeno tentare
un primo esperimento di vendita
». Il primo esperimento
è andato deserto. È stato indetto un secondo esperimento con
ribasso di 210 milioni, pure andato deserto. Il prossimo
esperimento, quando ci sarà, non potrà che essere il terzo. Per
quale motivo la parola "tentare", se usata da Lei,
signor curatore, è lecita, e se usata dall'associazione per
illustrare i fatti, diventa diffamatoria?
Il caso di Patrizia non è forse eclatante? L'Istituto SanPaolo
Imi, di punto in bianco, ha prelevato, senza titolo, dieci
milioni dal conto corrente della ragazza, mandandolo in rosso di
sette milioni, privandola di tutti i suoi risparmi (tre milioni)
frutto di duro lavoro quotidiano e di un misero stipendio
mensile. Le associazioni che hanno a cuore i problemi della
giustizia hanno il diritto/dovere di informare l'opinione
pubblica e di lanciare accorati appelli alle istituzioni e agli
organismi interessati. (C.P., art. 599, comma 2: «Non è
punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 594 e 595 (diffamazione, Nda) nello stato
d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di
esso»).
Ah, dimenticavo: anche l'affermazione di Franco e Peppino: «C'è
una cosa che non potranno mai portarci via: la nostra dignità»
avrebbe offeso la Sua onorabilità. Non Le sembra di esagerare?
Franco e Peppino hanno perso il lavoro, l'azienda, il patrimonio
e, all'epoca dei fatti anche la pensione. Sono anziani e molto
malati. Vogliamo lasciar loro almeno la libertà di opinione,
sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione?
Stia tranquillo, sig. Curatore, Enea ed io, uniti più che mai
nelle battaglie in cui crediamo, affronteremo a testa alta la
causa civile da Lei promossa nei nostri confronti. Abbiamo anche
noi molte cose da dire e da chiedere.
[DIDASCALIA DELL'ILLUSTRAZIONE (che viene
omessa nella versione on line)]:
Patrizia Gianoncelli
(da 'l Gazetin, LUGLIO 2001)
Torna all'indice caso Fallimento GIANONCELLI o alla Home Page Gazetin