caso Fallimento GIANONCELLI



SONDRIO. ENNESIMA SORPRENDENTE DECISIONE DEL TRIBUNALE
Revocato il fallimento di Bruno Gianoncelli
Confermato, invece, il fallimento della Società Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno s.n.c. e dei soci in proprio Franco e Peppino Gianoncelli

 

di VANNA MOTTARELLI



«Il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

1. in accoglimento della opposizione proposta da Gianoncelli Bruno, revoca il fallimento di Gianoncelli Bruno dichiarato da questo Tribunale con sentenza in data 10/03/1999;

2. respinge l’opposizione proposta da snc Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno, Gianoncelli Franco e Gianoncelli Peppino avverso il fallimento della predetta società e personalmente dei soci Gianoncelli Franco e Gianoncelli Peppino dichiarato da questo Tribunale in data 3-4/12/1997;

3. condanna snc Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno, Gianoncelli Franco e gli eredi di Gianoncelli Peppino (v. atto di riassunzione notificato ex art. 303 comma secondo cpc nell’ultimo domicilio del defunto) in solido tra loro a rifondere a Gianoncelli Bruno le spese di causa che si liquidano in euro 21.152,22 (di cui euro 5.436,52 per diritti ed euro 12.435,00 per onorari), oltre Iva e Cpa come per legge…»

Così è stato deciso dal Tribunale di Sondrio in seduta collegiale (giudici dott. Francesco Saverio Cerracchio, dott. Fabio Giorgi, dott. Barbara Licitra) con sentenza n. 186/05, pronunciata il 4 aprile 2005, pubblicata in cancelleria il 14 aprile 2005.

Ci ha stupito il tempismo (senza precedenti, osiamo dire) con cui la sentenza è stata notificata agli avvocati di Franco Gianoncelli e Maria Linda Moltoni (creditore che aveva ottenuto l’estensione del fallimento nei confronti di Bruno Gianoncelli per effetto del decreto 10/02/1999 della Corte d’Appello di Milano). Nella mattinata del 14 aprile sono avvenuti in sequenza: il deposito della sentenza, il rilascio in copia conforme all’originale, la consegna all’Ufficiale Giudiziario per la notifica. Il tutto entro l’orario massimo previsto per la consegna degli atti da notificare (ore 11). La sentenza è stata notificata il 15 aprile 2005.

 

Quel fallimento non s’ha da fare

Risulta difficile parlare della sentenza con la freddezza del cronista. Nulla avrebbe più dovuto stupirci a proposito del caso Gianoncelli. Ma al peggio non ci si abitua. Appena abbiamo avuto notizia della sentenza è stato un turbinio di sentimenti: stupore, incredulità, rabbia… molta rabbia.

L’unico a rimanere impassibile è stato Franco. «Ne ho passate tante. Una più, una meno non mi cambiano la vita» – ha detto con una calma disarmante. – «Quella sentenza ha vita breve. Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso».

Franco ha ragione. La sentenza è ora sottoposta al giudizio della Corte d’Appello di Milano, la quale si è già pronunciata sia sulla condizione di fallito di Bruno Gianoncelli (decreto 10/02/1999) sia sull’invalidità del suo recesso (Sentenza n. 2961 del 12/10/2004 – il giornale ne ha riferito il mese scorso). La cosa dovrebbe farci star meglio. Ma non è così. Ci saremmo aspettati dal Tribunale di Sondrio un giudizio diverso nei confronti di un socio che con una dichiarazione unilaterale ha ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese all’insaputa dei soci (a voi i debiti e il fallimento; a me la libertà), della società (ciao e… scrivimi) e dei creditori sociali (rivolgete altrove le vostre pretese).

 

Revoca di un fallimento annunciata

Il caso era stato pubblicato su ‘l Gazetin dell’ottobre 2000, a cura del Comitato territoriale Insieme per la giustizia con un articolo dal titolo «I piatti pendenti della Bilancia del Tribunale di Sondrio». E il sommario diceva: «Un lampo di genio e un socio di una società di persone è bello che sollevato dal pagamento delle obbligazioni sociali». L’associazione aveva già previsto all’epoca come sarebbero andate le cose: «…La causa assunta in data 4 agosto 1993 presso il Tribunale di Sondrio e la relativa riassunzione in data 15 gennaio 1997 (sei mesi dopo l’illegittima cancellazione dai registri della Camera di commercio) sono, di per sé, prove sufficienti a dimostrare che Bruno Gianoncelli non poteva dare pubblicità a un recesso statutario da egli revocato da oltre tre anni. I fratelli Franco e Peppino, nella causa di opposizione al fallimento proposta da Bruno Gianoncelli, riunita con la causa di opposizione al loro fallimento, hanno chiesto l’ammissione di prove documentali e testimoniali per poter dimostrare che il socio Bruno è sempre rimasto tale e per far accertare che la cancellazione effettuata per equivoco (la semplice autentica di firma è stata scambiata per atto notarile) dalla Camera di commercio di Sondrio è nulla a tutti gli effetti…»

Le testimonianze sono state ammesse ma non sono servite a nulla. Per il Tribunale di Sondrio, giudice istruttore dott. Fabio Giorgi, il “lampo di genio” (dichiarazione unilaterale di recesso di Bruno Gianoncelli, con firma autenticata notaio Cederna) ha avuto la meglio.

A questo punto, chi ha letto l’articolo di Insieme per la giustizia si chiederà: Ma non fu proprio Bruno Gianoncelli a revocare il suo recesso?

Acuta osservazione, cari lettori. Purtroppo il Tribunale di Sondrio non ha considerato tale aspetto, così come non ha considerato che lo stesso Bruno Gianoncelli nell’anno 1997 ha riassunto il giudizio da egli promosso nel 1993 per far accertare la giusta causa del recesso.



Sentenze a confronto

 

Vengono qui di seguito riportati alcuni stralci significativi delle sentenze del Tribunale di Sondrio e della Corte d’Appello di Milano per evidenziare gli stridenti contrasti sulle medesime problematiche.



Circa l’estensione del fallimento

Così il Tribunale di Sondrio con la sentenza del 03/12/1997 di dichiarazione del fallimento della Società e dei soci in proprio Gianoncelli Franco e Peppino: «non sussistono i presupposti per l’estensione del fallimento anche al socio Gianoncelli Bruno, che risultava receduto dalla società a far data 10-26/7/96 … non essendosi l’insolvenza evidenziata anteriormente alla data suddetta...»

Così la Corte d’Appello con decreto 10/02/1999 di estensione del fallimento a Bruno Gianoncelli: «Peraltro la sorte di Gianoncelli Bruno non muterebbe ove anche si volesse accedere, come ha fatto il Tribunale, all’orientamento minoritario secondo il quale per poter addivenire al fallimento del socio receduto è necessario che lo stato di insolvenza sussista all’atto del recesso e quindi in definitiva il socio receduto ne sia partecipe. … Lo stesso Gianoncelli Bruno il 18 giugno1997 si presentò spontaneamente alla guardia di Finanza e dichiarò testualmente: “In data 15 novembre 1992, mio fratello Gianoncelli Peppino mi rappresentava che la società da noi gestita presentava una situazione debitoria nei confronti delle banche di L. 400.000.000, al ché io colto di sorpresa, in quanto ritenevo che la nostra azienda si poggiasse su basi solide, chiesi a mio fratello Franco delle spiegazioni in merito a questa situazione che si era venuta a configurare dal 1992 al 1993. Lo stesso mi invitò a ripristinare questa situazione per evitare il fallimento…»



Circa la dichiarazione di recesso, e relativa revoca

Così il Tribunale di Sondrio: «Gianoncelli Bruno reiterava quindi la sua dichiarazione di recesso con il preavviso di cui alla norma statutaria citata (Art. 11 dello Statuto) e quindi con effetto dal 01.09.1993».

Così la Corte d’Appello di Milano: «Al riguardo si rileva che, con dichiarazione del 24.3.1993, indirizzata al socio Gianoncelli Peppino, Gianoncelli Bruno ha dichiarato di non volere più fare parte della Società a decorrere dal 1.9.1993 … Con successiva lettera l’Avv. Giancarlo Giugni, per conto di Gianoncelli Bruno “socio della Gianoncelli Franco Peppino e Bruno S.n.c.” si apprestava ad assumere iniziative per il suo immediato recesso dalla società…»



Sulle iniziative promosse da Bruno Gianoncelli

Così il Tribunale di Sondrio: «Si radicava una causa civile avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuta rescissione del rapporto societario in capo a Gianoncelli Bruno preceduta dall’instaurazione di procedimento arbitrale poi estinto (vedi provvedimento arbitrale in data 25.05.1995)».

Così la Corte d’Appello: «Si deve rilevare, inoltre, che, con atto notificato il 2.7.1993 e denominato “richiesta di nomina di arbitro per la costituzione del Collegio Arbitrale”, Gianoncelli Bruno, nella sua qualità di socio della Società in nome collettivo Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno S.n.c., ha premesso che intendeva “pervenire allo scioglimento del rapporto sociale e alla liquidazione della quota di sua spettanza” ed ha invitato i soci Gianoncelli Franco e Gianoncelli Peppino a nominare un arbitro di loro fiducia. Va rilevato pure che, con atto di citazione notificato il 9.8.1993, Gianoncelli Bruno ha convenuto davanti il Tribunale di Sondrio Gianoncelli Franco e Gianoncelli Peppino, ha premesso di essere “socio della Società in nome collettivo denominata Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno S.n.c.” ed ha chiesto, tra l’altro, che fosse dichiarato rescisso il rapporto societario di Gianoncelli Bruno … “per essere venuti definitivamente meno le condizioni e i presupposti del contratto di società..” e che gli fosse liquidata la sua quota».



Sulla possibilità di recesso

Così il Tribunale di Sondrio: «Gianoncelli Bruno poteva recedere “ad nutum” senza bisogno di una giusta causa ma soltanto con il rispetto del termine di preavviso di cui all’art. 2285 terzo comma c.c. Anche volendo considerare la società in questione come contratta a tempo determinato, deve rilevarsi che l’art. 11 dello Statuto sociale prevede la possibilità del recesso del socio senza limitazioni e soltanto subordinando al preavviso di sei mesi. Anche in questo caso non era quindi necessaria l’esistenza di una giusta causa, ma soltanto occorreva il rispetto del termine di preavviso».

Così la Corte d’Appello: «Dalle predette risultanze si desume, in modo univoco, che lo statuto sociale non consentiva il recesso “ad nutum”».



Circa l’iscrizione nel registro delle imprese

Così il Tribunale di Sondrio: «Il recesso di Gianoncelli Bruno è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzo idoneo mediante l’evidenziata iscrizione nel Registro delle Imprese di Sondrio come previsto dall’art. 2290 c.c. e detta efficacia non è intaccata da eventuali irregolarità della iscrizione (mancata attivazione delle procedure previste dalla legge!!!) né dalle altre circostanze e valutazioni risultanti da parte delle prove testimoniali».

Così la Corte d’Appello di Milano: «…quindi, nessuna efficacia può essere attribuita alla dichiarazione del Gianoncelli (con sottoscrizione autenticata dal notaio) di essere receduto dalla società con comunicazione effettuata ai soci il 24.02.1993 e di volere dare pubblicità al recesso, come avvenuto con l’iscrizione del recesso medesimo presso il registro delle imprese il 31.07.1996. Infatti, come risulta dai più sopra menzionati atti (successivi alla lettera del 24.02.1993) cioè dall’atto con il quale ha promosso il procedimento arbitrale e dall’atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Sondrio, Gianoncelli Bruno ha premesso di essere socio della Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno ed ha chiesto che il rapporto sociale fosse dichiarato rescisso per essere venuti definitivamente meno le condizioni e i presupposti per il contratto di società. Quindi, tenuto conto di menzionati atti, introduttivi del giudizio arbitrale e di quello avanti il Tribunale di Sondrio, è ovvio che non si può ritenere che l’iscrizione di una unilaterale dichiarazione di recesso (quella contenuta nella lettera del 24.02.1993) nel registro delle imprese abbia prodotto un qualsiasi effetto sul rapporto tra socio e società”».



Sulla decorrenza del periodo di un anno

(di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 21/07/2000)

Così il Tribunale di Sondrio: «Con sentenza in data 21.07.2000 n. 319, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’articolo 147 r.d. 267/1942, nella parte in cui prevede che il fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dalla perdita della responsabilità illimitata. Considerando la data della iscrizione dell’avvenuto scioglimento del rapporto sociale nei confronti di Gianoncelli Bruno, alla data della estensione del fallimento societario anche al predetto socio receduto risultava ormai decorso il termine di un anno entro il quale secondo l’evidenziata decisione della Corte Costituzionale, poteva essere utilmente dichiarato il fallimento del socio receduto».

Così la Corte d’Appello di Milano: «Alla stregua delle evidenziate risultanze processuali si deve ritenere che lo scioglimento del rapporto sociale (limitatamente a Gianoncelli Bruno) oggetto di contenzioso giudiziale non verificatosi all’epoca della riassunzione della menzionata causa, non si è verificato, per quel che risulta, neppure dopo e ciò tanto più è da ritenere ove si consideri che il fallimento della società è stato dichiarato con sentenza n. 3 del 04.12.1997. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, va affermato che Gianoncelli Bruno e quindi, il suo fallimento, al pari di quello della società, risponde di tutte le obbligazioni assunte da quest’ultima e non solo di quelle maturate sino al 31.7.1996».

 Non vogliamo azzardare pronostici (in casi come questo la scaramanzia è d’obbligo) ma, obiettivamente, ci sembra che la Sentenza del Tribunale di Sondrio non possa fare molta strada.

 

(da 'l Gazetin, MAGGIO 2005)



[36ª PUNTATA] <<


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