| caso Fallimento GIANONCELLI |
FALLIMENTOPOLI. IL CASO DEI FRATELLI GIANONCELLI DI
SONDRIO
I piatti pendenti della bilancia
al Tribunale di Sondrio
Un lampo di genio e un socio di una
società di persone è bello che sollevato dal pagamento delle
obbligazioni sociali
Chi ci crederebbe se non capitasse sotto casa?
a cura del Comitato territoriale "INSIEME PER LA GIUSTIZIA"
In tutti i Tribunali
troneggiano le belle e rincuoranti parole "La legge è
uguale per tutti". La giustizia viene raffigurata come una
donna (bella e irraggiungibile) con la bilancia, simbolo di
equità. È emblematica la statua della giustizia nella vecchia
sede del Tribunale di Sondrio (i piatti della bilancia pendono).
Difetto dautore o presagio?
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ma, per dirla
come Sciascia, alcuni cittadini sono più uguali degli altri. I
fratelli Franco e Peppino Gianoncelli, soci
dichiarati falliti della Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno Snc,
ne sanno qualche cosa. Da un lato ci sono loro, che, per aver
alzato la testa, sono sottoposti a ogni sorta di soprusi e,
dallaltro, cè il fratello Bruno, che ha tra i
suoi più fervidi difensori nientemeno che Giudici del Tribunale
di Sondrio e il curatore del fallimento, dott. Marco Cottica.
Tutto questo iperprotezionismo ruota attorno a una dichiarazione
di recesso unilaterale, priva di qualsiasi efficacia, dal
contenuto non veritiero che Bruno Gianoncelli,
allinsaputa dei soci e dei creditori, ha sottoscritto
davanti al notaio Franco Cederna, al fine di potersi
sottrarre alla procedura di fallimento, sperando persino di non
essere chiamato a pagare i debiti della Società. Siamo in grado
di dimostrare con documentazione probatoria quanto qui affermato.
Vista la complessità dellargomento, per rendere
accessibile a tutti i lettori questa vicenda, cercheremo di usare
un linguaggio semplice, citando esempi, laddove è inevitabile il
tecnicismo.
La Società Gianoncelli Franco Peppino e Bruno è una società
in nome collettivo, ovvero una società in cui i soci
rispondono delle obbligazioni sociali (debiti), solidalmente (come
i moschettieri: uno per tutti, tutti per uno), e illimitatamente
(il socio fino allestinzione dei debiti risponde con
tutto il suo patrimonio, mobiliare e immobiliare, presente e futuro).
Il socio di una società in nome collettivo può essere liberato
dal rapporto sociale solo se lo consente lo statuto della
società, oppure per giusta causa. Nel caso in cui avvenga a
norma di statuto, il recesso avviene per atto notarile
sottoscritto da tutti i soci (non da uno solo), i quali
rilasciano nel medesimo atto quietanza liberatoria per la
liquidazione della quota. La giusta causa, al contrario, non può
che essere accertata dal Tribunale per effetto di giudizio
promosso dal socio dissenziente. Il giudice, nellipotesi
riconosca la giusta causa, stabilisce anche la regolazione
(attiva o passiva) della quota. Il socio, ancorché receduto, è,
in ogni caso, tenuto a pagare, anche a distanza di anni, se non
lo fanno i soci rimasti, tutti i debiti della società
sorti fino alla data del recesso (si badi, tutti i debiti
e, quindi, anche quelli degli altri soci).
I soci Franco e Peppino Gianoncelli non hanno mai liberato il
socio Bruno Gianoncelli dal rapporto sociale, in quanto lo stesso
ha categoricamente rifiutato di ripianare, per la quota di sua
competenza, il passivo sociale. Per contro, la giusta causa, per
cui Bruno aveva promosso e riassunto causa civile, non è stata
mai accertata dal Tribunale di Sondrio, in quanto il processo è
stato interrotto per effetto dellintervenuta dichiarazione
di fallimento.
.Il cosiddetto atto di recesso unilaterale, nonostante il
nome importante, altro non era che una semplice dichiarazione
priva di efficacia giuridica. Il notaio si è limitato ad
autenticare la firma, senza manco ammonire il dichiarante sulle
responsabilità in ordine alle mendaci affermazioni. Per chiarire
meglio questo concetto precisiamo che la dichiarazione aveva, né
più, né meno, lefficacia che potrebbe avere una
dichiarazione in cui, una persona alta un metro e 25, dichiara,
con firma autenticata dal notaio, che é alta due metri (il
notaio non ha alcuna responsabilità e la persona, se viene
creduta, buon per lei). Laspetto esteriore della
dichiarazione di recesso unilaterale è, tuttavia, simile a
quello di un vero e proprio atto notarile. La forma era talmente
perfetta che la dichiarazione è scivolata, non si sa
come, tra gli atti a valenza esterna che il notaio Franco Cederna
ha presentato in quel periodo alla Camera di commercio per gli
adempimenti a lui demandati dalla Legge. Il Conservatore della
Camera di commercio, puregli ingannato dallaspetto
formale, ha cancellato il sig. Bruno Gianoncelli dal registro
delle imprese, senza aver preliminarmente effettuato gli
obbligatori controlli di legge, tra i quali, quello primario di
accertare se latto fosse stato notificato agli interessati,
ovvero alla società, ai soci Franco e Peppino Gianoncelli e,
singolarmente, ai creditori sociali.
Veniamo ora alla dichiarazione non veritiera. Verso la fine del
1992, i soci Franco e Peppino Gianoncelli proposero al socio
Bruno Gianoncelli di vendere un capannone di proprietà indivisa
per rientrare da un elevato scoperto sui conti correnti bancari.
Avevano ricevuto unofferta di circa 600 milioni (oggi, a
distanza di otto anni, il capannone viene offerto, con il secondo
esperimento dasta, a lire 383.541.600). Bruno Gianoncelli
si rifiutò, così come, peraltro, si rifiutò di consentire la
contrazione di un mutuo con garanzia ipotecaria sugli immobili
indivisi e, da quel momento, mise la società in ginocchio,
trascinandola inesorabilmente verso il baratro del fallimento. Il
15 febbraio 1993, invocando la giusta causa, comunicò di
voler recedere dalla Società. I soci Franco e Peppino, negando
la giusta causa, lo invitarono a formulare il recesso a norma di
statuto (preavviso di mesi sei) e a ripianare la propria quota di
debiti. Il 24 febbraio 1993 (si faccia molta attenzione
a questa data per quanto si dirà in seguito), Bruno
Gianoncelli dichiarò di voler recedere, con decorrenza 1°
settembre 1993, a norma di statuto. Fino al mese di maggio
1993 continuò a lavorare nella società e a percepire il
compenso di amministratore, regolarmente dichiarato ai fini
fiscali. Il 9 giugno 1993, a mezzo dellavv. Giancarlo
Giugni, comunicava che avrebbe interrotto il preavviso e
rinunciato al recesso statutario del 24 febbraio 1993 per
chiedere nuovamente il recesso per giusta causa.
Nel luglio 1993 invitò i soci Franco e Peppino, a mezzo
dellavv. Giugni, a nominare un arbitro per la costituzione
di un collegio finalizzato ad accertare la sussistenza della
giusta causa per poter recedere. Il 9 agosto 1993, senza
attendere che venisse costituito il collegio arbitrale, Bruno
promosse causa civile con la quale chiedeva al Tribunale di
accertare la giusta causa ai fini del recesso. Nel mese di novembre
1993 si insediava un collegio arbitrale composto dal dott. Enrico
Tarabini, per il socio Bruno, dalla dott.ssa Vanna
Mottarelli per i soci Franco e Peppino e dal dott. Marco
Vitali. Il collegio arbitrale non pronunciò il lodo, stante
il giudizio per giusta causa, promosso da Bruno Gianoncelli
avanti il Tribunale di Sondrio.
Il 4 dicembre 1995, data prevista per il giuramento del
CTU (perito del Tribunale, Ndr), Bruno Gianoncelli non si
presentò alludienza e la causa venne sospesa. Nel mese di agosto
1996, ovvero un mese dopo lavvenuta cancellazione dai
pubblici registri, partecipò, con il figlio Luciano a una
riunione nei locali del Credito Valtellinese, con funzionari del
Credito Valtellinese, funzionari della Banca Popolare, i soci
Franco e Peppino (rappresentato dalla moglie) Gianoncelli e con i
dottori commercialisti Enrico Tarabini e Vanna Mottarelli.
Nessuno dei presenti, nemmeno il suo commercialista, era al
corrente dellavvenuta cancellazione dal registro imprese,
tanto che in quella sede si cercarono nuovamente intese per
quantificare la regolarizzazione monetaria del recesso. Bruno si
guardò bene dallinformare i presenti circa la sua
dichiarazione del 22 luglio 1996. Nel contempo continuava ad
avere delega sui conti correnti della Società, tanto che la
Banca Popolare e il Credito Valtellinese, nel mese di novembre
1996, allorché chiusero il conto corrente, lo invitarono, al
pari degli altri soci, a ripianare i debiti bancari.
Dopo aver minacciato a destra e a manca di far fallire i
fratelli, in data 30 dicembre 1996, dando corpo alle sue
intenzioni, chiedeva al Tribunale, da socio, che venisse
dichiarato il fallimento della Società e dei soci Franco e
Peppino. Il 15 gennaio 1997 riassumeva avanti il Tribunale
di Sondrio, il procedimento per giusta causa interrotto nel 1995.
Nel mese di aprile del 1997, qualificandosi come socio, chiedeva
e otteneva dallavv. Bianchi Wanda Paganetti atto di
precetto, sollevato nei confronti della società dallex
dipendente Alberto Miotti, atto che esibì
alludienza di discussione della domanda di fallimento da
egli presentata. Con la dichiarazione unilaterale di recesso,
Bruno Gianoncelli diede pubblicità (udite, udite!) al
recesso del 24 febbraio 1993, ovvero a quel recesso che
egli stesso ha revocato con raccomandata, a firma dellavv.
Giugni, in data 9 luglio, per intentare azione giudiziaria
mirante ad accertare la giusta causa.
La causa assunta in data 4 agosto 1993 presso il Tribunale
di Sondrio e la relativa riassunzione in data 15 gennaio
1997 (sei mesi dopo lillegittima cancellazione dai
registri della Camera di commercio) sono, di per sé, prove
sufficienti a dimostrare che Bruno Gianoncelli non poteva dare
pubblicità a un recesso statutario da egli revocato da oltre tre
anni. I fratelli Franco e Peppino, nella causa di opposizione al
fallimento proposta da Bruno Gianoncelli, riunita con la causa di
opposizione al loro fallimento hanno chiesto lammissione di
prove documentali e testimoniali per poter dimostrare che il
socio Bruno è sempre rimasto tale e per far accertare che la
cancellazione effettuata per equivoco (la semplice autentica di
firma è stata scambiata per atto notarile) dalla Camera di
commercio di Sondrio è nulla a tutti gli effetti.
La ciliegina sulla torta per Bruno arrivò con una sentenza, con
la quale la Corte Costituzionale affermava che il socio receduto
non può essere dichiarato fallito passato un anno dal recesso.
Da quel momento il protezionismo nei confronti di Bruno
Gianoncelli si è decuplicato. Giravano voci di corridoio tra cui
quelle di componenti del comitato dei creditori che davano per
certo che il fallimento del socio Bruno Gianoncelli, in sede di
giudizio di opposizione, sarebbe stato revocato.
I soci Franco e Peppino Gianoncelli, attraverso il Comitato
territoriale di Democrazia e Legalità "Insieme per
la giustizia", lanciano un grido di allarme. Possibile che
il Giudice precluda la possibilità di ammettere simili
inconfutabili prove atte a dimostrare che Bruno Gianoncelli è
sempre stato socio? Possibile che una dichiarazione con firma
autenticata dal notaio, mai notificata, possa venire equiparata a
un atto notarile?
Molti tribunali disattesero la sentenza della Corte
Costituzionale, ritenendola iniqua, tanto che, fortunatamente,
di recente la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta per
chiarire la prima sentenza, precisando, a proposito dei soci
delle società di persone che lanno decorre da quando, per
qualsiasi ragione, il socio abbia perso la responsabilità
solidale e illimitata, a nulla rilevando, pertanto, la
cancellazione dai pubblici registri. Ciò significa che per il
socio Bruno Gianoncelli, che -si ribadisce- è sempre stato
socio, è in ogni caso irrilevante il decorso del tempo, in
quanto è pacifico che lo stesso non abbia mai perso la responsabilità
solidale e illimitata, essendo la quasi totalità dei
debiti insinuati nel passivo del fallimento stati contratti da
tutti e tre i soci. Tali debiti, infatti, risalgono
prevalentemente al 1995 e, per quanto riguarda quelli nei
confronti delle banche, addirittura al 1992 (nel febbraio 1993 i
debiti verso le banche erano notevolmente più alti di quelli
esistenti al 3 dicembre 1997, data del fallimento).
È impensabile che sia sufficiente un "lampo di genio"
per esautorare un socio di una società di persone dal pagamento
delle obbligazioni sociali, così come è incostituzionale che i
debiti contratti da tre soci debbano essere posti a carico di due
soli soci o, quel che è peggio, che si ripeta la situazione del
dicembre 1997, allorché solamente i soci Franco e Peppino
Gianoncelli erano stati dichiarati falliti (su questo argomento
ritorneremo in un prossimo numero del Gazetin).
Abbiamo fondate ragioni di ritenere che una siffatta
cancellazione dai registri camerali sia e rimarrà unica negli
annali di storia delle Camere di commercio di tutta Italia. Ci
auguriamo che lappello della nostra Associazione possa
stimolare indagini circa i fatti che qui abbiamo segnalato. Il
Tribunale è parte primaria nella procedura fallimentare, in
quanto ha lobbligo di agire dufficio, prescindendo da
questa o quella istanza o da questa o quellopposizione. La
Cassazione, tra laltro, in più sentenze ha precisato che
anche il Procuratore Generale della Repubblica può decidere
dufficio di costituirsi in cause inerenti opposizioni ai
fallimenti.
Ci auguriamo che il presente scritto possa servire a mettere a
nudo aspetti che fossero sfuggiti nei meandri del Tribunale di
Sondrio e che si eviti di adottare, per lennesima volta,
due pesi e due misure per i soci Franco e Peppino Gianoncelli, da
un lato, e per Bruno Gianoncelli, dallaltro. Continueremo a
vigilare affinché cessino le ingiustizie qui lamentate, siano
pure esse state determinate da un mancato approfondimento del
problema o da un modo troppo superficiale di affrontare simili
delicate vicende.
(da 'l Gazetin, OTTOBRE 2000)
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