caso Fallimento GIANONCELLI



FALLIMENTOPOLI. IL CASO DEI FRATELLI GIANONCELLI DI SONDRIO
I piatti pendenti della bilancia
al Tribunale di Sondrio

Un lampo di genio e un socio di una società di persone è bello che sollevato dal pagamento delle obbligazioni sociali
Chi ci crederebbe se non capitasse sotto casa?

a cura del Comitato territoriale "INSIEME PER LA GIUSTIZIA"



In tutti i Tribunali troneggiano le belle e rincuoranti parole "La legge è uguale per tutti". La giustizia viene raffigurata come una donna (bella e irraggiungibile) con la bilancia, simbolo di equità. È emblematica la statua della giustizia nella vecchia sede del Tribunale di Sondrio (i piatti della bilancia pendono). Difetto d’autore o presagio?
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ma, per dirla come Sciascia, alcuni cittadini sono più uguali degli altri. I fratelli Franco e Peppino Gianoncelli, soci dichiarati falliti della Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno Snc, ne sanno qualche cosa. Da un lato ci sono loro, che, per aver alzato la testa, sono sottoposti a ogni sorta di soprusi e, dall’altro, c’è il fratello Bruno, che ha tra i suoi più fervidi difensori nientemeno che Giudici del Tribunale di Sondrio e il curatore del fallimento, dott. Marco Cottica. Tutto questo iperprotezionismo ruota attorno a una dichiarazione di recesso unilaterale, priva di qualsiasi efficacia, dal contenuto non veritiero che Bruno Gianoncelli, all’insaputa dei soci e dei creditori, ha sottoscritto davanti al notaio Franco Cederna, al fine di potersi sottrarre alla procedura di fallimento, sperando persino di non essere chiamato a pagare i debiti della Società. Siamo in grado di dimostrare con documentazione probatoria quanto qui affermato. Vista la complessità dell’argomento, per rendere accessibile a tutti i lettori questa vicenda, cercheremo di usare un linguaggio semplice, citando esempi, laddove è inevitabile il tecnicismo.
La Società Gianoncelli Franco Peppino e Bruno è una società in nome collettivo, ovvero una società in cui i soci rispondono delle obbligazioni sociali (debiti), solidalmente (come i moschettieri: uno per tutti, tutti per uno), e illimitatamente (il socio fino all’estinzione dei debiti risponde con tutto il suo patrimonio, mobiliare e immobiliare, presente e futuro). Il socio di una società in nome collettivo può essere liberato dal rapporto sociale solo se lo consente lo statuto della società, oppure per giusta causa. Nel caso in cui avvenga a norma di statuto, il recesso avviene per atto notarile sottoscritto da tutti i soci (non da uno solo), i quali rilasciano nel medesimo atto quietanza liberatoria per la liquidazione della quota. La giusta causa, al contrario, non può che essere accertata dal Tribunale per effetto di giudizio promosso dal socio dissenziente. Il giudice, nell’ipotesi riconosca la giusta causa, stabilisce anche la regolazione (attiva o passiva) della quota. Il socio, ancorché receduto, è, in ogni caso, tenuto a pagare, anche a distanza di anni, se non lo fanno i soci rimasti, tutti i debiti della società sorti fino alla data del recesso (si badi, tutti i debiti e, quindi, anche quelli degli altri soci).
I soci Franco e Peppino Gianoncelli non hanno mai liberato il socio Bruno Gianoncelli dal rapporto sociale, in quanto lo stesso ha categoricamente rifiutato di ripianare, per la quota di sua competenza, il passivo sociale. Per contro, la giusta causa, per cui Bruno aveva promosso e riassunto causa civile, non è stata mai accertata dal Tribunale di Sondrio, in quanto il processo è stato interrotto per effetto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento.
.Il cosiddetto atto di recesso unilaterale, nonostante il nome importante, altro non era che una semplice dichiarazione priva di efficacia giuridica. Il notaio si è limitato ad autenticare la firma, senza manco ammonire il dichiarante sulle responsabilità in ordine alle mendaci affermazioni. Per chiarire meglio questo concetto precisiamo che la dichiarazione aveva, né più, né meno, l’efficacia che potrebbe avere una dichiarazione in cui, una persona alta un metro e 25, dichiara, con firma autenticata dal notaio, che é alta due metri (il notaio non ha alcuna responsabilità e la persona, se viene creduta, buon per lei). L’aspetto esteriore della dichiarazione di recesso unilaterale è, tuttavia, simile a quello di un vero e proprio atto notarile. La forma era talmente perfetta che la dichiarazione è scivolata, non si sa come, tra gli atti a valenza esterna che il notaio Franco Cederna ha presentato in quel periodo alla Camera di commercio per gli adempimenti a lui demandati dalla Legge. Il Conservatore della Camera di commercio, pur’egli ingannato dall’aspetto formale, ha cancellato il sig. Bruno Gianoncelli dal registro delle imprese, senza aver preliminarmente effettuato gli obbligatori controlli di legge, tra i quali, quello primario di accertare se l’atto fosse stato notificato agli interessati, ovvero alla società, ai soci Franco e Peppino Gianoncelli e, singolarmente, ai creditori sociali.
Veniamo ora alla dichiarazione non veritiera. Verso la fine del 1992, i soci Franco e Peppino Gianoncelli proposero al socio Bruno Gianoncelli di vendere un capannone di proprietà indivisa per rientrare da un elevato scoperto sui conti correnti bancari. Avevano ricevuto un’offerta di circa 600 milioni (oggi, a distanza di otto anni, il capannone viene offerto, con il secondo esperimento d’asta, a lire 383.541.600). Bruno Gianoncelli si rifiutò, così come, peraltro, si rifiutò di consentire la contrazione di un mutuo con garanzia ipotecaria sugli immobili indivisi e, da quel momento, mise la società in ginocchio, trascinandola inesorabilmente verso il baratro del fallimento. Il 15 febbraio 1993, invocando la giusta causa, comunicò di voler recedere dalla Società. I soci Franco e Peppino, negando la giusta causa, lo invitarono a formulare il recesso a norma di statuto (preavviso di mesi sei) e a ripianare la propria quota di debiti. Il 24 febbraio 1993 (si faccia molta attenzione a questa data per quanto si dirà in seguito), Bruno Gianoncelli dichiarò di voler recedere, con decorrenza 1° settembre 1993, a norma di statuto. Fino al mese di maggio 1993 continuò a lavorare nella società e a percepire il compenso di amministratore, regolarmente dichiarato ai fini fiscali. Il 9 giugno 1993, a mezzo dell’avv. Giancarlo Giugni, comunicava che avrebbe interrotto il preavviso e rinunciato al recesso statutario del 24 febbraio 1993 per chiedere nuovamente il recesso per giusta causa.
Nel luglio 1993 invitò i soci Franco e Peppino, a mezzo dell’avv. Giugni, a nominare un arbitro per la costituzione di un collegio finalizzato ad accertare la sussistenza della giusta causa per poter recedere. Il 9 agosto 1993, senza attendere che venisse costituito il collegio arbitrale, Bruno promosse causa civile con la quale chiedeva al Tribunale di accertare la giusta causa ai fini del recesso. Nel mese di novembre 1993 si insediava un collegio arbitrale composto dal dott. Enrico Tarabini, per il socio Bruno, dalla dott.ssa Vanna Mottarelli per i soci Franco e Peppino e dal dott. Marco Vitali. Il collegio arbitrale non pronunciò il lodo, stante il giudizio per giusta causa, promosso da Bruno Gianoncelli avanti il Tribunale di Sondrio.
Il 4 dicembre 1995, data prevista per il giuramento del CTU (perito del Tribunale, Ndr), Bruno Gianoncelli non si presentò all’udienza e la causa venne sospesa. Nel mese di agosto 1996, ovvero un mese dopo l’avvenuta cancellazione dai pubblici registri, partecipò, con il figlio Luciano a una riunione nei locali del Credito Valtellinese, con funzionari del Credito Valtellinese, funzionari della Banca Popolare, i soci Franco e Peppino (rappresentato dalla moglie) Gianoncelli e con i dottori commercialisti Enrico Tarabini e Vanna Mottarelli. Nessuno dei presenti, nemmeno il suo commercialista, era al corrente dell’avvenuta cancellazione dal registro imprese, tanto che in quella sede si cercarono nuovamente intese per quantificare la regolarizzazione monetaria del recesso. Bruno si guardò bene dall’informare i presenti circa la sua dichiarazione del 22 luglio 1996. Nel contempo continuava ad avere delega sui conti correnti della Società, tanto che la Banca Popolare e il Credito Valtellinese, nel mese di novembre 1996, allorché chiusero il conto corrente, lo invitarono, al pari degli altri soci, a ripianare i debiti bancari.
Dopo aver minacciato a destra e a manca di far fallire i fratelli, in data 30 dicembre 1996, dando corpo alle sue intenzioni, chiedeva al Tribunale, da socio, che venisse dichiarato il fallimento della Società e dei soci Franco e Peppino. Il 15 gennaio 1997 riassumeva avanti il Tribunale di Sondrio, il procedimento per giusta causa interrotto nel 1995. Nel mese di aprile del 1997, qualificandosi come socio, chiedeva e otteneva dall’avv. Bianchi Wanda Paganetti atto di precetto, sollevato nei confronti della società dall’ex dipendente Alberto Miotti, atto che esibì all’udienza di discussione della domanda di fallimento da egli presentata. Con la dichiarazione unilaterale di recesso, Bruno Gianoncelli diede pubblicità (udite, udite!) al recesso del 24 febbraio 1993, ovvero a quel recesso che egli stesso ha revocato con raccomandata, a firma dell’avv. Giugni, in data 9 luglio, per intentare azione giudiziaria mirante ad accertare la giusta causa.
La causa assunta in data 4 agosto 1993 presso il Tribunale di Sondrio e la relativa riassunzione in data 15 gennaio 1997 (sei mesi dopo l’illegittima cancellazione dai registri della Camera di commercio) sono, di per sé, prove sufficienti a dimostrare che Bruno Gianoncelli non poteva dare pubblicità a un recesso statutario da egli revocato da oltre tre anni. I fratelli Franco e Peppino, nella causa di opposizione al fallimento proposta da Bruno Gianoncelli, riunita con la causa di opposizione al loro fallimento hanno chiesto l’ammissione di prove documentali e testimoniali per poter dimostrare che il socio Bruno è sempre rimasto tale e per far accertare che la cancellazione effettuata per equivoco (la semplice autentica di firma è stata scambiata per atto notarile) dalla Camera di commercio di Sondrio è nulla a tutti gli effetti.
La ciliegina sulla torta per Bruno arrivò con una sentenza, con la quale la Corte Costituzionale affermava che il socio receduto non può essere dichiarato fallito passato un anno dal recesso. Da quel momento il protezionismo nei confronti di Bruno Gianoncelli si è decuplicato. Giravano voci di corridoio tra cui quelle di componenti del comitato dei creditori che davano per certo che il fallimento del socio Bruno Gianoncelli, in sede di giudizio di opposizione, sarebbe stato revocato.
I soci Franco e Peppino Gianoncelli, attraverso il Comitato territoriale di Democrazia e Legalità "Insieme per la giustizia", lanciano un grido di allarme. Possibile che il Giudice precluda la possibilità di ammettere simili inconfutabili prove atte a dimostrare che Bruno Gianoncelli è sempre stato socio? Possibile che una dichiarazione con firma autenticata dal notaio, mai notificata, possa venire equiparata a un atto notarile?
Molti tribunali disattesero la sentenza della Corte Costituzionale, ritenendola iniqua, tanto che, fortunatamente, di recente la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta per chiarire la prima sentenza, precisando, a proposito dei soci delle società di persone che l’anno decorre da quando, per qualsiasi ragione, il socio abbia perso la responsabilità solidale e illimitata, a nulla rilevando, pertanto, la cancellazione dai pubblici registri. Ciò significa che per il socio Bruno Gianoncelli, che -si ribadisce- è sempre stato socio, è in ogni caso irrilevante il decorso del tempo, in quanto è pacifico che lo stesso non abbia mai perso la responsabilità solidale e illimitata, essendo la quasi totalità dei debiti insinuati nel passivo del fallimento stati contratti da tutti e tre i soci. Tali debiti, infatti, risalgono prevalentemente al 1995 e, per quanto riguarda quelli nei confronti delle banche, addirittura al 1992 (nel febbraio 1993 i debiti verso le banche erano notevolmente più alti di quelli esistenti al 3 dicembre 1997, data del fallimento).
È impensabile che sia sufficiente un "lampo di genio" per esautorare un socio di una società di persone dal pagamento delle obbligazioni sociali, così come è incostituzionale che i debiti contratti da tre soci debbano essere posti a carico di due soli soci o, quel che è peggio, che si ripeta la situazione del dicembre 1997, allorché solamente i soci Franco e Peppino Gianoncelli erano stati dichiarati falliti (su questo argomento ritorneremo in un prossimo numero del Gazetin).
Abbiamo fondate ragioni di ritenere che una siffatta cancellazione dai registri camerali sia e rimarrà unica negli annali di storia delle Camere di commercio di tutta Italia. Ci auguriamo che l’appello della nostra Associazione possa stimolare indagini circa i fatti che qui abbiamo segnalato. Il Tribunale è parte primaria nella procedura fallimentare, in quanto ha l’obbligo di agire d’ufficio, prescindendo da questa o quella istanza o da questa o quell’opposizione. La Cassazione, tra l’altro, in più sentenze ha precisato che anche il Procuratore Generale della Repubblica può decidere d’ufficio di costituirsi in cause inerenti opposizioni ai fallimenti.
Ci auguriamo che il presente scritto possa servire a mettere a nudo aspetti che fossero sfuggiti nei meandri del Tribunale di Sondrio e che si eviti di adottare, per l’ennesima volta, due pesi e due misure per i soci Franco e Peppino Gianoncelli, da un lato, e per Bruno Gianoncelli, dall’altro. Continueremo a vigilare affinché cessino le ingiustizie qui lamentate, siano pure esse state determinate da un mancato approfondimento del problema o da un modo troppo superficiale di affrontare simili delicate vicende.

(da 'l Gazetin, OTTOBRE 2000)



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