caso Fallimento GIANONCELLI |
SONDRIO/TRIBUNALE. BREVI DI CRONACA
GIUDIZIARIA
Astensione/querela del giudice
Fanfarillo
(Sondrio, Red.) La prosecuzione (10/11/2004) della causa relativa all’impugnazione del testamento di Lina Moretti (mamma di Franco Gianoncelli), sospesa a seguito della ricusazione del Giudice (rigettata dal Tribunale di Sondrio), riassunta dal fallimento Gianoncelli, è stata assegnata alla dott. Barbara Licitra, avendo il dott. Fabrizio Fanfarillo chiesto e ottenuto di potersi astenere, per le motivazioni indicate nel provvedimento che qui si pubblica integralmente (vedi box).
Per mero dovere di cronaca, va annotato che, nella richiesta di autorizzazione all’astensione, il dott. Fanfarillo non ha fatto il benché minimo cenno ai principali motivi di ricusazione, ovvero che è giudice delegato ai fallimenti Gianoncelli, che in tale veste ha autorizzato l’impugnazione del testamento, condividendo per iscritto le ragioni del curatore (supportate da parere legale), e che ha provveduto alla nomina del difensore.
DOCUMENTI Tribunale Ordinario di Sondrio Il G.I., esaminati gli atti della causa n. 1598/93 R.G., osserva quanto segue. Con ordinanza in data 9/7/04 il Collegio respingeva il ricorso per ricusazione del sottoscritto Giudice presentato dai convenuti. In tale ordinanza il Collegio osservava che “la tesi dei ricorrenti è collegata all’esito delle loro istanze. In buona sostanza, secondo i ricorrenti vi è grave inimicizia quando il Giudice non accoglie le loro istanze ed accoglie invece le istanze di una parte avversa o comunque interviene in danno dei ricorrenti. Evidentemente i ricorrenti – neppure sfiorati dal dubbio sulla validità delle tesi delle altre parti – quando un Giudice respinge troppo spesso le loro istanze ritengono esistente la grave inimicizia di cui all’art. 51 comma primo punto 4 cpc. La validità di detta tesi si commenta da sola”. Successivamente alla predetta ordinanza su un giornale locale è apparso un articolo in cui il sottoscritto magistrato è stato raffigurato come un persecutore dei Gianoncelli ed in cui è stato conseguentemente sostenuto che l’esito del presente giudizio sarebbe scontato, id est nel senso favorevole al Fallimento attore. Il sottoscritto, profondamente offeso da un’accusa così gravemente diffamatoria (il difetto d’imparzialità è una delle accuse più infamanti che si possa rivolgere ad un Giudice), ha deciso dopo lunga e attenta meditazione di tutelare la propria onorabilità personale e professionale e nei giorni scorsi ha dato mandato ad un legale di presentare querela per diffamazione a mezzo stampa in relazione al predetto articolo di stampa. Ad avviso di questo Giudice il conseguente radicarsi di un procedimento penale avente ad oggetto la questione se sia diffamatorio o meno sostenere che il sottoscritto è parziale e prevenuto nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali nella presente causa civile costituisce una grave ragione di convenienza di astensione dalla cognizione del presente giudizio. P.Q.M. visti gli artt. 51, u.co., c.p.c. e 78, co. 2, disp. att. c.p.c.; chiede al Presidente di questo Tribunale di essere autorizzato ad astenersi dalla cognizione del presente giudizio. Manda alla cancelleria di trasmettere il fascicolo della presente causa al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza. Sondrio, 27/9/04 Il G.I. . F/to Fabrizio Fanfarillo
Per le ragioni sopra esposte si autorizza il dr Fanfarillo ad astenersi e si designa in sua sostituzione quale G.I. della causa la dr.ssa Barbara Licitra. Si comunichi. Sondrio, 27-9-04 Il Presidente del Tribunale Dr. Francesco Saverio Cerracchio |
Fissata per novembre anche la prima udienza dell’opposizione al decreto ingiuntivo SanPaolo IMI
Patrizia Gianoncelli ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall’istituto bancario San Paolo Imi per la somma di circa 7 milioni di lire, pari allo scoperto che si era venuto a creare allorché detto Istituto aveva prelevato coattivamente dal suo conto corrente la somma di L. 10 milioni, versata, come i lettori ricorderanno, nelle casse del fallimento. La prima udienza si terrà il giorno 10 novembre 2004.
Restano sotto indagine i due noti “pericolosi ricettatori di beni fallimentari”
Con raccomandata in data 1° ottobre 2004 è stata notificata a Vanna Mottarelli e a Giorgio Gianoncelli (per il momento senza l’assistenza di un difensore) una richiesta di ulteriore proroga di indagini condotte nei loro confronti per fatti (si legge nella richiesta) accertati in data 01/07/2003. L’ipotesi di reato ventilata è molto grave: articolo 232, co. 3 n. 1, l. 267/1942 (Legge Fallimentare): «dopo la dichiarazione di fallimento…, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito».
Gli interessati, pur essendo rimasti sbigottiti allorché avevano ricevuto la prima richiesta di proroga (notificata nel mese di febbraio 2004), non si erano opposti alla prosecuzione delle indagini, auspicando che nel termine concesso dal GIP (6 mesi più 45 giorni) sarebbero, quantomeno, stati informati circa il fatto per cui, a loro insaputa, erano da tempo sotto inchiesta. Così non è stato. Vanna e Giorgio, nonostante siano passati quindici mesi dall’apertura delle indagini, dovranno quindi pazientare almeno altri sei mesi prima di poter sapere di cosa si tratti.
(da 'l Gazetin, OTTOBRE 2004)
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