| caso Fallimento GIANONCELLI |
"CASO GIANONCELLI"/1. UDIENZA PRELIMINARE IL
17 GENNAIO PER FRANCO
Un fragile castello accusatorio
Dentro il quale l'unica a restare
prigioniera rischia di essere la verità
di VANNA MOTTARELLI*
Il giorno 17 gennaio
2002, ore 9:30, Franco Gianoncelli dovrà comparire
davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) per rispondere
di talune ipotesi di reati fallimentari. Franco, che si avvarrà
dell'assistenza legale dell'Avv. Franca Alessio del Foro
di Lecco, ha chiesto allOsservatorio europeo sulla
legalità, a Italia dei Valori e allAssociazione
Insieme per la giustizia di assumere adeguate iniziative a
suo sostegno e ha fornito, al riguardo, la corposa documentazione
inerente le indagini esperite dalla Procura della Repubblica di
Sondrio, conclusesi con la non archiviazione nei suoi confronti
(e nei confronti del defunto Peppino Gianoncelli). Controversa,
come verrà precisato più avanti, è invece la posizione di Bruno
Gianoncelli.
I lettori che hanno seguito le vicende Gianoncelli ricorderanno
che Bruno è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Sondrio
con sentenza 10 marzo 1999, a seguito di una sentenza
"lapidaria" pronunciata, in data 10 febbraio 1999,
dalla Corte d'Appello di Milano. Da un esame sommario del dossier
emerge che, anche in sede penale, Bruno è stato trattato con
"un occhio di riguardo" a partire dal certificato del
Casellario, rilasciato per tutti e tre i soci in data 30 giugno
1999. Mentre su quelli di Franco e Peppino viene indicata la loro
condizione di falliti, sul certificato del Casellario di
Bruno risulta nulla, sebbene il di lui fallimento fosse
stato dichiarato oltre tre mesi prima. La Procura della
Repubblica ha condotto le indagini senza acquisire né la citata
sentenza della Corte d'Appello, né la conseguente sentenza 10
marzo 1999 del Tribunale di Sondrio.
Il risultato? In data 26 aprile 2001, per Bruno Gianoncelli è
stato emesso un «provvedimento di stralcio con richiesta di
archiviazione» (fogli 402 e 403). La sentenza 10 febbraio
1999, con la quale la Corte d'Appello di Milano mandava gli atti
al Tribunale di Sondrio per l'estensione del fallimento al terzo
socio, è stata depositata dal legale di Franco e Peppino, a
seguito della avvenuta notifica dell'avviso 15 maggio 200 (fogli
404, 405 e 406) di conclusione, senza archiviazione, delle
indagini preliminari. In calce al dossier (foglio 884),
allegata a un modello denominato «registro atti non
costituenti notizia di reato (Mod. 45)» (foglio 882), è
stata prodotta, quasi si trattasse di un incidente di percorso,
la sentenza 10/03/1999 con la quale il Tribunale di Sondrio ha
dichiarato il fallimento di Bruno Gianoncelli.
LUfficiale di P.G., M.O Elvis Spagnolatti, con nota
in data 19/09/2001 (foglio 886), ribadendo che non sussistono
ipotesi di reato a carico di Bruno Gianoncelli, invitava il P.M.,
dott.ssa Luisa Russo, a valutare la possibile richiesta di
archiviazione del fascicolo o la riunione dello stesso con il
procedimento penale 571/99, dal quale la posizione di Bruno era
stata preliminarmente stralciata. In data 11 ottobre 2001 il
Procuratore Generale della Repubblica, avocando a sé il
fascicolo, apponeva in calce al Mod. 45 (fg. 882) un timbro
recante la seguente dicitura: «Visto si dispone la
riunione al procedimento ex art.17 C.P.P. 571/99».
Per riunione al procedimento non si intende forse che la
posizione del fallito Bruno Gianoncelli deve essere ricondotta al
procedimento originario? Se sì, per quale motivo la convocazione
avanti il G.U.P. riguarda solo Franco Gianoncelli (e avrebbe
riguardato anche Peppino, se non fosse deceduto), mentre la
deposizione di Bruno viene inserita tra le prove testimoniali?
Sono domande inquietanti che si pongono tutti coloro che sono
vicini a Franco e che hanno sofferto con lui il dramma di questo
incredibile fallimento.
Franco viene incomprensibilmente chiamato a rispondere del reato
di non aver chiesto il fallimento della Società, pur essendo
noto - si legge nei capi di imputazione - lo stato
dinsolvenza dal 1997. Come poteva essere nota a Franco tale
circostanza se fu proprio il Tribunale di Sondrio, con sentenza
in data 5 giugno 1997, a negare lo stato di insolvenza della
Società, rigettando listanza di fallimento presentata da
Bruno Gianoncelli? Questi, dopo aver presentato istanza di
fallimento, si dichiarò disposto a ritirarla a condizione che i
fratelli accettassero di dare gli immobili da vendere
"chiavi in mano" a un plenipotenziario. Franco e
Peppino, nellinteresse dei creditori, preferirono
assoggettarsi al giudizio del Tribunale fallimentare piuttosto
che cedere alle sue pressioni. Che cosa avrebbe dovuto fare
Franco per non commettere reato? Impugnare la sentenza con la
quale veniva rigettato il fallimento della Società? Presentare
unistanza di fallimento nei giorni successivi? Il periodo
sospetto, ai sensi della Legge Fallimentare, è di un anno. Il
fallimento venne dichiarato dopo solo sei mesi, nonostante la
situazione al 3 dicembre 1997 fosse migliorata rispetto al 5
giugno 1997.
Unaltra accusa che fa acqua da tutte le parti è quella
inerente la distrazione della somma di lire 195.755.461
risultante dal saldo (contabile) del conto cassa. È noto a tutti
che un elevato saldo di cassa risultante dalle scritture
contabili, in presenza di ricavi regolarmente fatturati,
presuppone pagamenti in nero, così come è noto che i pagamenti
in nero sono sinonimo di cassa inesistente. E, in effetti, i
pagamenti in nero, effettuati negli anni 1992 e 1993,
rispettivamente per lire 96.895.471 e lire 121.966.281 vennero
accertati dalla Guardia di Finanza a seguito di denuncia del
conto nero della società, effettuata nel 1997 (guarda caso) da
Bruno Gianoncelli. Non venne invece accertata evasione di ricavi,
tanto che il relativo procedimento penale (1/1999) venne
archiviato con Decreto del GIP in data 05/07/1999 (foglio 870).
Il saldo contabile alla data del fallimento è inferiore
allimporto dei pagamenti in nero accertati dalla Guardia di
Finanza. In altri termini se i pagamenti in nero fossero stati
registrati in contabilità (provocatoriamente, per gli
addetti ai lavori, con la scrittura: "Pagamenti in nero a
Cassa"), la cassa contabile avrebbe recato saldo zero e
nessuna accusa di "distrazione" avrebbe potuto essere
formulata.
Nella mia deposizione avevo precisato e documentato che nel 1993
sia il collegio arbitrale che lallora consulente della
società (Rag. Giuseppe Zambon) avevano accertato che il saldo di
cassa risultante dalle scritture contabili (Lit. 181.691.000) era
inesistente. Circostanza questa più che logica dal momento che
l'elevato indebitamento bancario (produttore di interessi in
ragione geometrica) della Società Gianoncelli non si conciliava
affatto con l'esistenza di denaro in cassa.
Il Procuratore Generale della Repubblica, con nota in data 9
agosto 2001, invitava la Guardia di Fiananza ad assumere
informazioni dal curatore in ordine alla mia deposizione, in
particolare per quanto riguardava laffermazione (supportata
da documentazione!, nda) che la cassa di lire 181.691.000
al 31 dicembre 1993 effettivamente non cera. Il dottor Marco
Cottica, reiterando le accuse nei confronti di Franco e
Peppino, affermava che avevo effettuato «argomentazioni prive
di pregio». Ammesso e non concesso che le mie
"argomentazioni" siano "prive di pregio",
non altrettanto "privi di pregio" saranno gli
accertamenti della Guardia di Finanza in ordine ai pagamenti in
nero: prove documentali, queste, inconfutabili, idonee, di per
sé, a scagionare un innocente dallinfondata accusa di
distrazione della cassa. Si legge, ad esempio, al foglio 24 del
p.v. di constatazione (foglio 774 del dossier): «Da
quanto sopra ne consegue che la società ha acquistato
nellanno 1993 beni oggetto dellattività
dimpresa per complessive lire 121.966.281 (
) senza
fattura». Analogo discorso vale per il 1992 per lire
96.895.471 (fg. 655).
Per ragioni di spazio mi sono limitata al commento dei due punti
eclatanti sopra esposti, sebbene vi sarebbe molto da dire anche
in ordine agli altri capi di imputazione: pagamenti definiti preferenziali
(effettuati per garantire il rispetto del contratto di
somministrazione con l'A.S.L.); pagamenti compensi di
amministratore a Franco e Peppino (denuncia effettuata dal
Curatore solo nel 2000 a seguito della vicenda dei crediti
dimposta e riguardante anche il periodo ante 5 giugno 1997,
per il quale la sentenza del Tribunale di Sondrio aveva decretato
linesistenza dello stato di insolvenza); mancato rispetto
dellordinanza di versamento dei crediti dimposta
(incassati regolarmente a mezzo INPS per effetto della
presentazione del mod. 730/2000 e versati al fallimento
dallIstituto bancario SanPaolo Imi, mediante prelievo
coattivo dal conto di Patrizia - si veda il servizio che
segue, ndr).
Gli organismi che rappresento e lAssociazione Insieme
per la giustizia hanno il dovere morale di non indugiare
oltre nellaccertamento della verità, anche per rendere
onore alla memoria di Peppino Gianoncelli. Lancio un
appello affinché giovedì 17 gennaio 2002 vi sia una
folta partecipazione di pubblico ad assistere all'udienza, per
dimostrare solidarietà a Franco Gianoncelli. Il calore umano e
lamicizia delle molte persone che gli vogliono bene rendono
più sopportabile lamaro calice che continuamente è
costretto a ingoiare.
* Responsabile provinciale dell'Osservatorio europeo sulla legalità e del movimento politico Italia dei Valori.
[DIDASCALIA DI UNA DELLE DUE ILLUSTRAZIONI (che
vengono omesse nella versione on line)]:
Franco Gianoncelli (al centro della foto) durante uno dei
sit-in davanti al Tribunale di Sondrio dei mesi scorsi
(da 'l Gazetin, GENNAIO 2002)
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