Storia della villa "Sasso Remenno"

VAL MASINO. LA VILLA "SASSO REMENNO"
A pagare il solito Polentone?
Al giudice di rinvio il compito di stabilire chi e quanto dovrà definitivamente rifondere a Mesiano
6ª ed ultima puntata, con qualche proposta di "morale" della storia

In Cassazione, Antonino Mesiano arriva sostanzialmente con due motivi per il ricorso, così come li riassume la terza sezione civile della Suprema Corte: il primo riguarda la liquidazione del danno e in pratica, nelle tre diverse censure in cui si articola, consiste nella contestazione della quantificazione fattane dalla Corte d'Appello, in misura inferiore alle sue richieste, con errata o insufficiente motivazione, mentre l'altro si rivolge contro il capo della sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda contro Gino Songini. La Corte, con sentenza N. 9588 assunta nell'udienza del 25 marzo 1998 e depositata il 25 settembre 1998, accoglie il ricorso principale qui sopra riassunto, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali - quello del Comune perché talmente mal formulato da non servire nemmeno ad individuare il contenuto della pronuncia di giudizio che intende criticare e quindi delimitare l'oggetto stesso della contestazione, quello di G. Songini perché proveniente da parte interamente vittoriosa -, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Milano. Il giudice di rinvio dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati dalla suprema corte nell'esame dei motivi di ricorso e dovrà altresì provvedere anche per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione.
Il nuovo processo d'appello, che è iniziato nel 1999 (la prossima udienza è fissata per il 27 settembre 2000), dovrà dunque innanzitutto rideterminare il danno ed è facile, pur senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni sviluppate in cassazione per non complicare troppo il nostro racconto, prevederne una ulteriore lievitazione; per non parlare delle spese, che dovranno conteggiare gli onorari di altri due processi, oltre a venire eventualmente diversamente ripartite fra le parti soccombenti. Dovrà poi rivedere completamente la posizione di Gino Songini, visto che è stata completamente demolita la motivazione, in qualche modo assecondata dal primo appello, per cui egli avrebbe agito in esecuzione di una decisione della Commissione edilizia, essendo stato chiarito che la stessa non può che adottare atti aventi natura di parere. Rientrando dunque l'atto nelle attribuzioni proprie del sindaco, la corte d'appello dovrà individuare il criterio di imputazione della responsabilità, costituito dal dolo o dalla colpa grave, e cioè stabilire se il sindaco pro tempore Songini abbia tenuto, nel porre in essere l'atto di decadenza, un comportamento appunto caratterizzato da dolo o da mancanza anche della diligenza minima.
A questo punto la mia storia, salvo la comparsa di qualche nuovo documento o il rinvenimento di notizie che già abbiamo riferito essere rimaste nascoste o in ombra, potrebbe considerarsi terminata, lasciando alla cronaca l'incombenza di riferirne ogni ulteriore sviluppo e all'azione politico-amministrativa quella di riaffrontare la questione su basi diverse da quelle che l'hanno fatta scivolare sul piano giudiziario. Mancherebbe, è vero, la morale, che accompagna ogni storia che si rispetti. Ma quale dovremmo trarre noi? Che Val Masino, così come molti nostri altri comuni, è fisiologicamente incapace di assolvere al proprio ruolo, quello di tutelare gli interessi della sua comunità, per incapacità, impreparazione, debolezze e vizi degli amministratori che è in grado di esprimere…? E per avvalorarla sono lì in fila tutti i singoli atti della nostra storia: la compravendita stipulata dal cognato dell'acquirente, la concessione rilasciata e poi ritirata con eguale superficialità, la mancata costituzione in giudizio nel primo ricorso al TAR e poi la mancata impugnativa da parte del sindaco-progettista-direttore-dei-lavori, la Regione e gli altri organi superiori che fingono di non sapere, le decisioni prese per finta e mai attuate dal Consiglio comunale e, insomma, tutto il resto che ormai conoscete!
Qualcuno potrebbe anche trarre la morale, che potremmo chiamare "politica" o "del sospetto", che un qualche personale vantaggio possa ben essere venuto (e ancora maggiore possa arrivare…) all'attuale Sindaco, Mariano Cassina, e che ciò risulti, moralmente almeno (visto che di morale stiamo parlando), incompatibile con la sua attuale posizione. Dal che, colui che a tale conclusione pervenisse, potrebbe conseguentemente far discendere la richiesta di remissione del mandato, per impedire la prosecuzione del (moralmente) illecito.
Oppure quell'altra di morale, ancor più facile e scontata ma pur sempre pertinente? Che alla fine tocca sempre al solito Polentone (o era Pantalone?) dover pagare di tasca sua. Perché, se c'è una cosa chiara in questa storia, cari miei, è che già a voi è toccato fin qui pagare. E questo è certo: con deliberazione n. 21 del 4 giugno 1996 il Consiglio comunale, con voti unanimi (assente il consigliere Domenico Iobizzi), ha dovuto variare il bilancio per liquidare a Mesiano la somma di L. 149.116.020 (in due rate, tambur battente: una di 41 milioni entro il 10 giugno e il saldo entro il mese di settembre!) racimolando gli avanzi d'amministrazione di esercizi precedenti e i ricavi della vendita degli ossari (per circa 18 milioni) e ricorrendo, per il finanziamento dell'importo mancante di 100 milioni, a un mutuo decennale al 9% con la Cassa Depositi e Prestiti. Ora, non so quando e non so ancora quanto, ma è altrettanto certo e chiaro che sempre in ogni caso a voi toccherà ulteriormente pagare a conclusione (se mai ce ne sarà una) della causa! Perché i bravi amministratori, pur affrettandosi a pagare, sono stati tanto furbi da non acquisire, in cambio, liberatoria alcuna, né ottenere la sospensione della lite.
Con questo vi saluto e alle mie ataviche occupazioni ritorno. Con la speranza, ma, ahimè, non la certezza, di qualche modestissimo servigio avervi reso.

el Gigiàt

[DIDASCALIA DELL'ILLUSTRAZIONE (che viene omessa nella versione on line)]:
Il provvedimento ministeriale del 1915 che sottopone alla normativa di tutela dei beni culturali e ambientali il "Sasso di Remenno", di proprietà del Comune di Val Masino (fonte: Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano).

(da 'l Gazetin, AGOSTO 2000)

[5ª PUNTATA]


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