Storia della villa "Sasso Remenno" |
VAL MASINO. LA VILLA "SASSO
REMENNO"
A pagare il solito Polentone?
Al giudice di rinvio il
compito di stabilire chi e quanto dovrà definitivamente
rifondere a Mesiano
6ª ed ultima puntata, con qualche proposta di "morale"
della storia
In
Cassazione, Antonino Mesiano arriva
sostanzialmente con due motivi per il ricorso, così come li
riassume la terza sezione civile della Suprema Corte: il primo
riguarda la liquidazione del danno e in pratica, nelle tre
diverse censure in cui si articola, consiste nella contestazione
della quantificazione fattane dalla Corte d'Appello, in misura
inferiore alle sue richieste, con errata o insufficiente
motivazione, mentre l'altro si rivolge contro il capo della
sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda contro Gino
Songini. La Corte, con sentenza N. 9588 assunta
nell'udienza del 25 marzo 1998 e depositata il 25 settembre 1998,
accoglie il ricorso principale qui sopra riassunto, dichiara
inammissibili i ricorsi incidentali - quello del Comune perché
talmente mal formulato da non servire nemmeno ad individuare il
contenuto della pronuncia di giudizio che intende criticare e
quindi delimitare l'oggetto stesso della contestazione, quello di
G. Songini perché proveniente da parte interamente vittoriosa -,
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra
sezione della corte d'appello di Milano. Il giudice di rinvio
dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati dalla suprema
corte nell'esame dei motivi di ricorso e dovrà altresì
provvedere anche per quanto riguarda le spese del giudizio di
cassazione.
Il nuovo processo d'appello, che è iniziato nel 1999 (la
prossima udienza è fissata per il 27 settembre 2000), dovrà
dunque innanzitutto rideterminare il danno ed è facile, pur
senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni sviluppate in
cassazione per non complicare troppo il nostro racconto,
prevederne una ulteriore lievitazione; per non parlare delle
spese, che dovranno conteggiare gli onorari di altri due
processi, oltre a venire eventualmente diversamente ripartite fra
le parti soccombenti. Dovrà poi rivedere completamente la
posizione di Gino Songini, visto che è stata completamente
demolita la motivazione, in qualche modo assecondata dal primo
appello, per cui egli avrebbe agito in esecuzione di una
decisione della Commissione edilizia, essendo stato chiarito che
la stessa non può che adottare atti aventi natura di parere.
Rientrando dunque l'atto nelle attribuzioni proprie del sindaco,
la corte d'appello dovrà individuare il criterio di imputazione
della responsabilità, costituito dal dolo o dalla colpa grave, e
cioè stabilire se il sindaco pro tempore Songini abbia tenuto,
nel porre in essere l'atto di decadenza, un comportamento appunto
caratterizzato da dolo o da mancanza anche della diligenza
minima.
A questo punto la mia storia, salvo la comparsa di qualche nuovo
documento o il rinvenimento di notizie che già abbiamo riferito
essere rimaste nascoste o in ombra, potrebbe considerarsi
terminata, lasciando alla cronaca l'incombenza di riferirne ogni
ulteriore sviluppo e all'azione politico-amministrativa quella di
riaffrontare la questione su basi diverse da quelle che l'hanno
fatta scivolare sul piano giudiziario. Mancherebbe, è vero, la
morale, che accompagna ogni storia che si rispetti. Ma quale
dovremmo trarre noi? Che Val Masino, così come molti nostri
altri comuni, è fisiologicamente incapace di assolvere al
proprio ruolo, quello di tutelare gli interessi della sua
comunità, per incapacità, impreparazione, debolezze e vizi
degli amministratori che è in grado di esprimere
? E per
avvalorarla sono lì in fila tutti i singoli atti della nostra
storia: la compravendita stipulata dal cognato dell'acquirente,
la concessione rilasciata e poi ritirata con eguale
superficialità, la mancata costituzione in giudizio nel primo
ricorso al TAR e poi la mancata impugnativa da parte del
sindaco-progettista-direttore-dei-lavori, la Regione e gli altri
organi superiori che fingono di non sapere, le decisioni prese
per finta e mai attuate dal Consiglio comunale e, insomma, tutto
il resto che ormai conoscete!
Qualcuno potrebbe anche trarre la morale, che potremmo chiamare
"politica" o "del sospetto", che un qualche personale
vantaggio possa ben essere venuto (e ancora maggiore possa
arrivare
) all'attuale Sindaco, Mariano Cassina,
e che ciò risulti, moralmente almeno (visto che di morale stiamo
parlando), incompatibile con la sua attuale posizione. Dal che,
colui che a tale conclusione pervenisse, potrebbe
conseguentemente far discendere la richiesta di remissione del
mandato, per impedire la prosecuzione del (moralmente) illecito.
Oppure quell'altra di morale, ancor più facile e scontata ma pur
sempre pertinente? Che alla fine tocca sempre al solito Polentone
(o era Pantalone?) dover pagare di tasca sua. Perché, se c'è
una cosa chiara in questa storia, cari miei, è che già a voi è
toccato fin qui pagare. E questo è certo: con deliberazione n.
21 del 4 giugno 1996 il Consiglio comunale, con voti unanimi
(assente il consigliere Domenico Iobizzi), ha
dovuto variare il bilancio per liquidare a Mesiano la somma di L.
149.116.020 (in due rate, tambur battente: una di 41 milioni
entro il 10 giugno e il saldo entro il mese di settembre!)
racimolando gli avanzi d'amministrazione di esercizi precedenti e
i ricavi della vendita degli ossari (per circa 18 milioni) e
ricorrendo, per il finanziamento dell'importo mancante di 100
milioni, a un mutuo decennale al 9% con la Cassa Depositi e
Prestiti. Ora, non so quando e non so ancora quanto, ma è
altrettanto certo e chiaro che sempre in ogni caso a voi
toccherà ulteriormente pagare a conclusione (se mai ce ne sarà
una) della causa! Perché i bravi amministratori, pur
affrettandosi a pagare, sono stati tanto furbi da non acquisire,
in cambio, liberatoria alcuna, né ottenere la sospensione della
lite.
Con questo vi saluto e alle mie ataviche occupazioni ritorno. Con
la speranza, ma, ahimè, non la certezza, di qualche modestissimo
servigio avervi reso.
el Gigiàt
[DIDASCALIA DELL'ILLUSTRAZIONE
(che viene omessa nella versione on line)]:
Il provvedimento ministeriale del 1915 che sottopone alla
normativa di tutela dei beni culturali e ambientali il
"Sasso di Remenno", di proprietà del Comune di Val
Masino (fonte: Sopraintendenza per i beni ambientali e
architettonici di Milano).
(da 'l Gazetin, AGOSTO 2000)
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