| caso Fallimento GIANONCELLI |
FALLIMENTOPOLI. LA STORIA DEI
FRATELLI GIANONCELLI DI SONDRIO
Il Terzo Socio
...E gli illustri giuristi del
Tribunale di Sondrio che, per fortuna, ci tutelano dalle
"irragionevolezze" della Corte Suprema di Cassazione
di ENEA SANSI
Qualche
settimana fa un caro e illustre lettore di Bormio, chiedendomi
alcune spiegazioni sul "Caso Codazzi", poiché non
ricordava esattamente i passaggi illustrati in alcune puntate
precedenti, e riferendosi al molto tempo trascorso dall'epoca dei
fatti da noi ricostruiti, commentava con crescente amarezza ad
ogni risposta che fornivo ai suoi punti interrogativi. «E
comunque», concludeva, «adesso certamente non sarà più
così...». «Invece no», ho dovuto contraddirlo, «pare proprio
che presso il Tribunale di Sondrio le cose siano andate avanti e
continuino ancora nello stesso identico modo!» «Non ci posso
credere...» disse chiudendo la telefonata e salutandomi. E posso
immaginare che abbia riposto la cornetta scuotendo
pensierosamente il capo.
Anche da altri ho sentito fare considerazioni più o meno di
questo tipo, relegando in un non ben identificato passato il
tutto e in questo modo rifiutando di porsi di fronte, con tutta
la gravità del caso, al presente. Eppure, proprio nei mesi in
cui andavamo svolgendo l'inchiesta partita dall'inquietante
interrogativo: "Sondrio, c'è del marcio in quel
Tribunale?", lasciando la parola a Luciano Codazzi,
piuttosto che seguendo gli sviluppi giudiziari delle allarmanti
denunce di Giovanni Grignano, in quegli stessi mesi si compivano
fatti analoghi ad opera di quello stesso circolo di persone fatto
di magistrati, curatori, avvocati... nel chiuso di quelle stesse
aule dove, al posto della scritta riportante il principio sul
quale dovrebbe basarsi ogni attività in quel luogo ("La
legge è uguale per tutti"), campeggiano vistosi crocifissi.
E poveri cristi, martoriati e sofferenti, finiscono per davvero i
malcapitati in quell'ingranaggio!
È il caso
della storia del fallimento della Società Gianoncelli Snc di
Sondrio. La storia di tre fratelli - Bruno, Franco e
Peppino Gianoncelli - che ereditano e sviluppano
un'impresa commerciale nel settore alimentare, costruita dal
padre in una vita di lavoro. L'azienda ha un discreto giro
d'affari: svolge attività di commercio all'ingrosso, con
forniture e appalti di un certo rilievo, e al dettaglio. I tre
fratelli-soci vi concorrono senza risparmio di energie,
coadiuvati da alcuni dipendenti. I tre sono anche comproprietari
di un immobile valutato intorno a un miliardo e duecento milioni.
Con gli alti e bassi e con le difficoltà tipiche del settore
ortofrutticolo, non si può comunque dire che l'azienda abbia
particolari problemi: un livello d'indebitamento nella media
delle imprese di quelle dimensioni, contratti e garanzie reali a
fronte dei finanziamenti di due banche locali (il Credito
Valtellinese e la Popolare di Sondrio). Insomma, nulla di
preoccupante, mentre il lavoro e, in fondo, la vita dei tre
fratelli sono legati a quel patrimonio comune.
All'inizio del 1993 uno dei fratelli, Bruno, manifesta
l'intenzione di ritirarsi dalla società, che comincia ad avere
delle perdite. Gli altre due sono un po' sorpresi, ma di fronte
alla determinazione non possono ovviamente che mettersi a
discutere per valutare il da farsi. Date le diverse
complicazioni, si decide per un arbitrato che viene affidato a
tre commercialisti (Mottarelli, Tarabini e Vitali) e che però,
dopo svariati tentativi e valutate le diverse proposte, non
riesce a concludersi con un lodo. Bruno Gianoncelli avrebbe
voluto ritirare la propria quota della comune proprietà
immobiliare, senza immettere la liquidità corrispondente alla
propria quota di partecipazione nella società, di cui era socio
illimitatamente responsabile al pari dei fratelli.
Nel gennaio 1997, producendo a supporto i decreti ingiuntivi del
Credito Valtellinese e della Banca Popolare di Sondrio, emessi
ovviamente anche a suo carico, Bruno Gianoncelli presenta la
richiesta per la dichiarazione di fallimento "della s.n.c.
Gianoncelli Franco e Peppino e dei soci Gianoncelli Franco e
Gianoncelli Peppino". Nell'ambito delle pratiche per la
costituzione in giudizio salta fuori che, con atto notarile
registrato e depositato alla Camera di Commercio già nel mese di
luglio 1996, Bruno Gianoncelli era unilateralmente receduto dalla
società all'insaputa dei fratelli. Mentre si è in attesa
dell'udienza, l'avv. Giancarlo Giugni (legale
del Bruno) propone il ritiro dell'istanza di fallimento a
condizione che la comune proprietà immobiliare venisse affidata
a una sorta di "plenipotenziario" (e fa anche il nome
di una persona molto esperta in vendita di immobili: il dott.
Corrado Cottica) per la vendita e per tutto quanto il
resto. Franco e Peppino si rendono conto che accettare le
condizioni del fratello li avrebbe messi nell'impossibilità di
far fronte alla situazione e rilanciare l'impresa: "per
tanto così", devono aver pensato a malincuore, "visto
che siamo stati tirati in causa, tanto vale affidarsi al
Tribunale".
L'udienza si tiene il 5 giugno 1997: alla discussione viene
riformulata la proposta di un plenipotenziario (questa volta con
una rosa di nomi) e annessa disponibilità a ritirare l'istanza,
che viene nuovamente respinta. Bruno presenta altresì un decreto
ingiuntivo di Alberto Miotti, dipendente della
ditta dal 1973 al 1996, per il trattamento di fine rapporto (pari
a 30 milioni) che - com'è di tutta evidenza - era stato
interamente maturato in periodo in cui anche il richiedente era
socio. Il sig. Miotti, come spiegano bonariamente Franco e
Peppino, aveva sempre mantenuto ottimi rapporti, ma probabilmente
era stato allarmato dal fratello Bruno e pertanto,
legittimamente, aveva inteso tutelare i propri interessi. La
sezione fallimentare del Tribunale, composta dai giudici Pietro
Paci (presidente relatore), Fabio Giorgi
e Fabrizio Fanfarillo, rigetta l'istanza in
quanto «appare evidente la mancanza di uno stato d'insolvenza»
della Società. C'è da dire che il Tribunale, nel formulare il
giudizio, aveva usato un certa superficialità (valutata la sola
situazione economica, peraltro in perdita, e non quella
patrimoniale, per di più riferita all'anno 1995 anziché quella
più vicina del 1996).
Successivamente, e sempre a fronte di fatture emesse prima del
recesso unilaterale del socio Bruno Gianoncelli, altri due
creditori presentano nuove istanze di fallimento: in data
2.9.1997 la Centrale Ortofrutticola Sas di Milano, che allega
nuovamente l'esecuzione (del 24.4.1997) dell'ex dipendente Miotti
benché quel debito fosse nel frattempo stato integralmente
pagato (comprese le relative spese legali), e in data 9.10.1997
la Società Longa & C. Srl, sempre di Milano. Si noti in
proposito che le procedure esecutive di questi creditori erano
già state poste in essere prima del rigetto della precedente
istanza.
E qui
giungiamo al "misfatto": la sezione fallimentare del
Tribunale, composta da Francesco Saverio Cerracchio
(presidente), Fabio Giorgi e Fabrizio Fanfarillo, con sentenza 4
dicembre 1997, senza alcuna ulteriore indagine rispetto alla
precedente istruttoria (basata come abbiamo visto sul bilancio
1995!), dichiara il fallimento della Società Gianoncelli Snc e
dei soci illimitatamente responsabili Franco e Peppino
Gianoncelli, mentre non dichiara il fallimento del socio receduto
Bruno Gianoncelli in quanto, secondo la motivazione del collegio
giudicante, i crediti azionati sarebbero divenuti definitivi solo
successivamente al recesso. Giudice delegato viene nominato il
dott. F. Fanfarillo e Curatore il dott. Marco Cottica (figlio
del già conosciuto Corrado).
In base alla Legge Fallimentare (art. 147, 2° comma), il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, d'ufficio o su istanza del
Curatore, anche il fallimento del socio illimitatamente
responsabile fino al 31.7.1996 (data del deposito del recesso
alla Camera di Commercio) Bruno Gianoncelli. E parimenti, ai
sensi dell'articolo 2290 del Codice Civile, questi era tenuto
solidamente e illimitatamente al ripiano delle obbligazioni
sociali sorte fino al giorno del recesso. Così, invece, non si
è operato: tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle sorte
prima del recesso, sono state integralmente ammesse al passivo
della società e in capo al patrimonio personale dei due soli
soci dichiarati falliti(!!); il Giudice delegato al fallimento ha
rigettato l'istanza intesa ad ottenere il sequestro conservativo
dei beni del Terzo Socio.
Giustamente un paio di creditori (fra cui anche il Credito
Valtellinese, ma non la BPS), sentendosi in pericolo per la
situazione venutasi a creare (un terzo del patrimonio di fatto
della società - consistente in immobili indivisi di proprietà
di tutti e tre i fratelli - veniva infatti ad essere sottratto
all'esecuzione forzosa, mentre i debiti erano stati contratti dai
tre soci solidamente e illimitatamente responsabili fino al
31.7.1996), presentano nuove istanze di fallimento affinché
venga incluso anche il socio tanto misteriosamente protetto.
E qui arriviamo alla "perla giuridica": il Tribunale fallimentare, composto dai Giudici Pietro Paci (presidente), Fabio Giorgi e Fabrizio Fanfarillo (relatore), con decreto 28 ottobre 1998 respinge le istanze di estensione del fallimento, confutando esplicitamente il consolidato orientamento giurisprudenziale (della Cassazione, non di questa o quella Corte d'Appello Civile!), che condurrebbe a «conclusioni irragionevoli» (sic!). Il Tribunale, a giustificazione, adduce la mancata impugnativa da parte di alcun creditore al decreto di rigetto della prima istanza (5.6.1997), che dimostrerebbe «l'insussistenza della decozione della società antecedentemente al 26.7.1996» (!? - la preordinata e calcolata macchinazione diventa qualcosa di più di un dubbio), e il fatto che i debiti non erano ancora definitivi alla data del recesso (attenti cittadini e imprese: qualsiasi vostro credito, ancorché supportato da decreto ingiuntivo, non vale niente senza un pignoramento!). Eccovi uno stralcio dal "ragionamento" dei nostri Illustrissimi: «la mera esistenza al momento della dichiarazione di fallimento della società di obbligazioni contratte antecedentemente al recesso di Gianoncelli Bruno, fonte peraltro di un attivo consistente, non costituisce circostanza sufficiente per la declaratoria di estensione del fallimento al socio receduto» (l'evidenziazione è mia, Nda).
Allora,
cerchiamo di capire. Nel giugno 1997 il
Tribunale valuta la situazione della Società: prende in esame il
solo risultato economico al 31.12.1995 (semplicemente correlando
i ricavi, per circa 1 miliardo e 200 milioni, alla perdita di 190
milioni), senza alcuna valutazione del patrimonio, e dichiara la mancanza
di uno stato di insolvenza. Se avesse esaminato la
situazione patrimoniale avrebbe, ad esempio, rilevato che le
perdite degli esercizi precedenti, formatesi a partire dal 1991,
ammontavano a circa 607 milioni che, sommate a quella del 1995,
determinavano al 31.12.1995 perdite complessive per 797 milioni,
alla cui formazione aveva partecipato ovviamente anche il socio
Bruno Gianoncelli (4 milioni perdita 1991, 126 perdita 1992, 238
perdita 1993, 239 perdita 1994 e 190 perdita 1995), e al quale
importo doveva correttamente essere aggiunta pro quota la perdita
1996 fino al giorno del recesso. Avrebbe poi ancora rilevato che
non esistono sostanziali scostamenti, sia nell'attivo che nel
passivo, dal 31.12.1995 alla data del fallimento. Altri elementi
patrimoniali, infine, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in
considerazione, tra cui i crediti della società verso i soci
(Terzo compreso), ma non è il caso di complicare oltremodo
l'esposizione con troppi numeri.
Nel dicembre 1997 il Tribunale è nuovamente
chiamato ad esaminare la condizione della Società: l'unica cosa
che è cambiata rispetto a sei mesi prima è l'allarmismo creato
tra i creditori dall'istanza di fallimento presentata da un
socio, né viene diversamente e più approfonditamente presa in
considerazione la situazione patrimoniale, e dichiara il
fallimento della Gianoncelli Snc e quello personale dei
soci Franco e Peppino.
Successivamente, respingendo l'istanza di estensione al socio
Bruno, il Tribunale fallimentare ritiene che le obbligazioni
sociali non fossero definitive prima del recesso del terzo Socio.
In realtà il creditore ha diritto al pagamento delle somme di
sua spettanza quando esiste un'obbligazione giuridicamente
rilevante (ad es. la fattura non contestata, lo scoperto di conto
corrente, il T.F.R., ecc.). Prova ne è, restando al nostro caso,
che tutti i debiti della società Gianoncelli Snc, ivi compresi
quelli già esistenti alla data del 31.7.1996, sono stati ammessi
al passivo fallimentare a prescindere dall'esistenza o meno di
decreti ingiuntivi, precetti o pignoramenti. Infatti l'articolo
2290 del Codice Civile recita testualmente: «nei casi in cui
il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio (2284
2886) questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per
le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento». Ora, come abbiamo visto, la liquidazione
della quota del socio Bruno Gianoncelli non è mai stata
effettuata (anzi, è proprio questo il punto che ha innescato la
lite) e il recesso unilaterale può valere soltanto come
comunicazione ai terzi, ma il socio è comunque tenuto a
rispondere delle obbligazioni precedenti. L'articolo 2289 del
Codice Civile, che parla della liquidazione della quota del socio
uscente, al comma 2 stabilisce che detta liquidazione «è
fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel
giorno in cui si verifica lo scioglimento» e, al comma
successivo, stabilisce che il socio o i suoi eredi, nel caso di
operazioni in corso, partecipano agli utili o alle perdite.
Già...
[DIDASCALIA DELLE ILLUSTRAZIONI
(che vengono omesse nella versione on line)]:
1. Piero Luigi Vigna, Procuratore
nazionale antimafia, durante la sua conferenza del 7 novembre
alla Banca Popolare di Sondrio. Alla sua sinistra il Presidente
dell'istituto ospitante, Piero Melazzini, che il giorno
successivo accompagnerà l'illustre ospite in una passeggiata al
Palabione
2. Il Presidente del Tribunale di Sondrio,
Francesco Saverio Cerracchio, mentre rivolge una domanda al
Procuratore nazionale antimafia (BPS di Sondrio, 7 novembre 1998)
(da 'l Gazetin, DICEMBRE 1998)
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