caso BORINELLI/BPS

“CASO BPS/BORINELLI”. ASSOLTI I QUATTRO FUNZIONARI DELLA BANCA

Bel vantaggio, gestire la Tesoreria di un ente

Il “fai da te”, a quanto pare, è diventato un legittimo sistema di riscossione del credito

di VANNA MOTTARELLI

 Il Giudice dell’udienza preliminare, dott. Antonio De Rosa, con sentenza di giudizio abbreviato n. 85, emessa in data 27 maggio 2004, depositata in data 29 maggio 2004, ha assolto con la motivazione che il fatto non sussiste Alberto Nani, Paolo Pini, Sergio Giovanni Piero e Antonio Trinca Talalin del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. a loro ascritto «perché, previo accordo ed in concorso morale e materiale fra loro, il Pini quale addetto al servizio Tesoreria Enti presso la filiale della Banca Popolare di Sondrio di Ponte in Valtellina, il Nani quale direttore della predetta filiale, il Piero quale responsabile delle tesorerie degli Enti della Banca Popolare di Sondrio e il Trinca Talalin Antonio nella sua qualità di addetto all’Ufficio Legale della Banca Popolare di Sondrio, nello svolgimento del predetto servizio di tesoreria, in violazione di norme di legge e di regolamento (artt. 22, 29, 48, 50, 51, 52, 53, 59, 60 e 62 D.Lgs 77/95 e art. 5 del contratto di tesoreria stipulato con il Comune di Ponte in Valtellina), non davano corso al pagamento – da effettuarsi entro il 04.07.2000, giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del mandato di pagamento da parte della banca – della somma di lire 128.638.000 indicata nell’ordinativo del Comune di Ponte in Valtellina nr. 20000001039 del 30.06.2000, emesso a favore di Borinelli Giovanni, allo scopo di consentire alla Banca Popolare di Sondrio, creditrice del predetto Borinelli, di intraprendere una procedura esecutiva e ottenere in data 12.07.2000 il pignoramento della somma stessa, così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale all’Istituto di Credito Banca Popolare di Sondrio e causando un corrispondente ingiusto danno al Borinelli. In Ponte in Valtellina e in Sondrio tra il 3 e il 12 luglio 2000». Fin qui la cronaca.

Se l’assoluzione ci ha lasciati di stucco, la lettura della sentenza (con la quale viene celebrata l’apoteosi della giustizia “fai da te”) ci ha letteralmente sconvolti. Vediamone alcuni significativi passaggi.

Il Giudice ha descritto la dinamica dei fatti nei minimi particolari, prova questa che ha pienamente compreso i termini della vicenda: «Accadeva peraltro che il direttore della filiale di Ponte della Banca Popolare di Sondrio Nani Alberto, ben sapendo che il Borinelli era da diversi anni debitore verso la banca per consistenti importi, informava (Come la mettiamo con il segreto d’Ufficio? Roba di altri tempi!!!) immediatamente l’ufficio legale presso la sede centrale ed il responsabile di zona di quell’Ufficio, dott. Antonio Trinca Talalin gli diceva di sospendere (si badi: l’Ufficio legale ha detto di sospendere un ordine impartito dal Comune di Ponte in Valtellina con un mandato di pagamento, atto questo soggetto a specifiche disposizioni di legge) il pagamento in attesa di disposizioni dalla sede centrale. Il Nani riferiva quanto sopra a Pini Paolo, facente funzioni del servizio di tesoreria presso la filiale, e dava risposte interlocutorie (da quando le “balle” si chiamano risposte interlocutorie?) al Borinelli che, in più riprese, si presentava in banca a chiedere spiegazioni sul mancato accredito».

Il Tesoriere, dal momento che il mandato era esigibile dal primo giorno successivo alla consegna, aveva l’obbligo di effettuare l’accredito entro il 4 luglio 2000 o, quantomeno, di consegnare in contanti il denaro a Borinelli, già a far tempo dalla prima volta che si è presentato allo sportello chiedendo di accreditare le somme. Pure il Comune di Ponte in Valtellina aveva sollecitato, anche per iscritto, il Tesoriere ad adempiere (circostanza questa di cui non viene fatta menzione nella sentenza, sebbene rilevante e sebbene la documentazione e le deposizioni a essa inerenti siano state acquisite agli atti del processo).

«Nel frattempo la sede centrale della banca dava incarico all’Avv. Angelo Sassella di procedere a espropriazione presso terzi…».

 

Non vi è violazione di legge? Giudicate voi

«…ritenuto che il tesoriere di ente pubblico sia pubblico ufficiale (in realtà è incaricato di pubblico servizio) e che il fatto sia avvenuto nello svolgimento di una simile funzione di tesoreria, occorre innanzitutto verificare se vi sia stata violazione di norme di legge o di regolamento, così come richiede l’art. 323 c.p. e come contestato in imputazione. Al riguardo gli articoli del decreto legislativo 77/1995 richiamati in imputazione (ora abrogati dall’art. 274 decreto legislativo 267/2000 e sostituiti da norme di identico contenuto, in esso recate) non prevedono che il tesoriere debba effettuare il pagamento il giorno successivo alla ricezione del mandato, atteso che tale obbligo, così come gli altri rapporti inerenti l’affidamento del servizio di tesoreria, viene regolato in base a una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente (art. 52 2° comma decreto legislativo 77/95, ora art. 210 2° comma decreto legislativo 267/2000). A tale norma si coordina quella di cui all’art. 59 decreto legislativo 77/95 (ora art. 217 decreto legislativo 267/2000), in base alla quale l’estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’ente» (L’ente ha addirittura sollecitato per iscritto l’estinzione del mandato di pagamento).

«Innanzi tutto si ricava che non vi era obbligo imperativo, per il tesoriere, di pagare il giorno dopo la consegna del mandato; tant’è che Sertori Laura, impiegata comunale col compito di emettere i mandati, ha dichiarato che normalmente la tesoreria effettuava il pagamento come minimo dopo due giorni lavorativi da quello della consegna, dovendo prima “espletare attività tecniche di sua competenza”». (Il tesoriere avrebbe dovuto espletare le attività tecniche il giorno di consegna del mandato, onde rispettare l’indicazione di pagare il giorno successivo. In ogni caso, il mandato a favore di Giovanni Borinelli è stato tenuto bloccato per ben 9 giorni solamente per consentire alla Banca Popolare di Sondrio di ottenere, con procedimento d’urgenza, gli atti esecutivi).

«In secondo luogo, e soprattutto, si ricava che la condotta ascritta agli imputati è consistita nella violazione di una semplice norma convenzionale, che non può assurgere a legge o a regolamento per il solo fatto che tale convenzione è richiamata in una norma del decreto legislativo enunciato (La legge sulla gestione del servizio di Tesoreria? Enunciazioni, semplici enunciazioni…) in imputazione». (Commenti? No, grazie).

«In conclusione la tesoreria non era costretta a pagare il giorno dopo aver ricevuto il mandato (Il tesoriere non era costretto a pagare nemmeno dal secondo al nono giorno? Che dire di quando Borinelli si è presentato di persona allo sportello per riscuotere il mandato? e di quando il Comune di Ponte in Valtellina si è preso la briga di sollecitare anche in forma scritta l’accredito?) e, quand’anche lo fosse stata, l’omissione avrebbe costituito semplice trasgressione del “contratto” (o convenzione che dir si voglia) stipulato tra il tesoriere e il comune per la disciplina del rapporto di tesoreria». (Ah be’, se è così…!!!).

 

Giustizia “fai da te”? Non c’è problema!!!

«Invero, innanzitutto la Banca Popolare di Sondrio era indiscussa creditrice del Borinelli […]. Per il che nessun illecito è addebitabile all’Istituto di credito per aver agito sulla somma che il comune di Ponte in Valtellina, doveva al Borinelli». (Bel vantaggio gestire la Tesoreria di un ente!!! La riscossione dei crediti è assicurata. Volete la ricetta? Non date corso al pagamento ordinato dall’ente, temporeggiate quando il beneficiario del mandato vi chiede spiegazioni, ignorate i solleciti scritti dell’ente, chiedete con urgenza gli atti esecutivi e il vostro desiderio diventa realtà).

Un consiglio a chi assume appalti dagli enti pubblici: occhio al “fai da te” perché, a quanto pare, è diventato un moderno legittimo sistema di riscossione del credito. Prima di assumere un appalto verificate chi è l’Istituto tesoriere dell’ente onde non avere sgradite sorprese al momento in cui vengono eseguiti i pagamenti delle somme a voi spettanti.

«Il vantaggio patrimoniale della banca, quindi, consistito semplicemente nel recupero di un suo credito, non può perciò definirsi “ingiusto” (ergo: con il “fai da te” si può evitare di promuovere azioni civili per il recupero dei crediti), così come non lo è il danno patito dal Borinelli, che ha semplicemente adempiuto, suo malgrado, a un suo debito». (Non è danno ingiusto nemmeno il fatto che Borinelli sia stato costretto, per mancanza di mezzi finanziari, a rescindere un contratto da 500 milioni di cui la somma introitata dalla Banca Popolare di Sondrio era il primo acconto, dopo un anno di lavoro?)

 

Apoteosi del “fai da te”

«La riprova di quanto si è affermato si può ricavare anche dal fatto che se il tesoriere, anziché trattenere presso di sé i soldi destinati al Borinelli (si badi: soldi di proprietà e depositati su un conto corrente del Comune di Ponte in Valtellina), li avesse immediatamente trasferiti sul conto corrente di costui acceso presso il Credito Valtellinese (Perché non lo ha fatto, dal momento che era obbligato a tale adempimento in base a quanto espressamente indicato sul mandato di pagamento?) e la Banca Popolare di Sondrio avesse proceduto contestualmente al pignoramento (la contestualità non sarebbe stata possibile, dal momento che l’accredito avrebbe dovuto essere eseguito il 4 luglio 2000, mentre il pignoramento è stato concesso il 12 luglio 2000) presso tale istituto di credito, nessuno (qualcuno avrebbe sicuramente avuto qualcosa da eccepire anche stante tale ipotesi), pur verificandosi lo stesso risultato finale (il risultato finale non sarebbe stato il medesimo, ad esempio se il conto corrente fosse stato a debito, oppure se le somme una volta accreditate fossero state utilizzate per pagare i fornitori di Borinelli oppure prelevate, motivi questi per cui il Tesoriere non ha inteso correre rischi), avrebbe potuto eccepire alcunché». (La contestualità tra accredito e pignoramento sarebbe stata possibile solo attraverso la divulgazione di notizie acquisite nell’ambito dello svolgimento di un servizio pubblico coperto dal segreto d’ufficio).

«In sostanza, oltre alla carenza di condotta penalmente rilevante, manca pure l’evento “ingiusto” causalmente collegato alla condotta. Ragion per cui, difettando l’elemento oggettivo del reato, gli imputati devono essere mandati assolti per insussistenza del fatto». (“Giustizia fai da te?” Tutto OK! Elementare, Watson!!!).

 

Legittimo sospetto

Dieci pagine di sentenza pubblicate dopo appena due giorni dal processo. Un record. Il testo, più che a quello di una sentenza, assomiglia a quello di una memoria difensiva degli imputati. Eppure non è passato molto tempo da quando, con altra sentenza, era stato ritenuta penalmente rilevante l’apposizione di quattro paletti per la delimitazione dei confini con la motivazione che l’interessata (che peraltro aveva convocato i confinanti, non presentatisi per il contraddittorio), invece di apporre i paletti, avrebbe dovuto promuovere causa avanti l’autorità giudiziaria. C’è forse un “fai da te” di serie A e un “fai da te” di serie B a seconda del soggetto che lo pone in essere?

Siamo punto e a capo. La legge è uguale per tutti?

[DIDASCALIA DELL' ILLUSTRAZIONE (che viene omessa nella versione on line)]:
Vanna Mottarelli. Sono vicende come quelle che qui tratta con forte passione civile e disinteressata partecipazione a motivare la commercialista sondriese nella promozione di organizzazioni quali la costituenda onlus “Giovanni Grignano”. Nome, quest’ultimo, ben noto anche all’istituto bancario protagonista del “caso Borinelli”…

(da 'l Gazetin, GIUGNO/LUGLIO 2004)

[3ª PUNTATA]


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