«SCOPO E OGGETTO SOCIALE
«Art. 3 - La Cooperativa ha per scopo la produzione e fornitura
di servizi culturali nei settori dell'informazione e della comunicazione
multimediale, compresa l'attività di studio e di ricerca necessaria
per progettarne le caratteristiche e le modalità per la loro più
ampia fruizione.
«Oggetto sociale della Cooperativa è, pertanto, il seguente:
«1. (...omissis)
«2. Musica, teatro ed arti espressive, sia attraverso la realizzazione
diretta di laboratori per la promozione e formazione nel campo dell'espressione
artistica, che mediante l'allestimento e la fornitura di servizi ausiliari
ad artisti singoli o associati. Organizzazione di spettacoli, mostre e
manifestazioni in genere.
«3. (...omissis)
«La Cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale, può
compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, compreso
il rilascio di fidejussioni anche gratuite e di garanzie reali o personali
anche a favore di terzi, industriali e finanziarie, nonché assumere,
sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre
società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al
proprio.
«(...omissis)
«La Cooperativa può istituire fondi per lo sviluppo tecnologico
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, mediante speciale
conferimenti da parte dei soci e di terzi, attribuendo a costoro la qualità
di soci sovventori».
(...omissis)
«SOCI SOVVENTORI
«Art. 14 - Sono soci sovventori tutti coloro che abbiano fatto
conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi previsti nell'ultimo
comma dell'art. 3 del presente Statuto.
«Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione
dei soci sovventori, motivando l'eventuale rigetto.
«I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni
nominative.
«La cessione a qualunque titolo delle azioni dei soci sovventori
è soggetta al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione;
inoltre è previsto un diritto di prelazione a favore dei soci ordinari
da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
da parte del socio sovventore alla Cooperativa della propria volontà
di cedere le proprie azioni.
«Ai soci sovventori, in relazione ai conferimenti comunque posseduti,
spetta un voto a testa; in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori
non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
«Ai soci sovventori spetta il pagamento di un interesse per le azioni
sottoscritte nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che
approva il bilancio e che non potrà essere inferiore al dividendo
deliberato a favore dei soci ordinari aumentato del due per cento.
«I soci sovventori possono essere nominati amministratori della Cooperativa,
ma la maggioranza degli amministratori deve essere composta dai soci ordinari.
«La qualità di socio sovventore si perde soltanto per recesso
del socio nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. o per scioglimento della
Società.
«Non si applicano ai soci sovventori gli artt. 10-11-12 e 13 del
presente Statuto.
«In caso di recesso del socio o di scioglimento della Cooperativa
ai sensi dei commi precedenti, i soci sovventori hanno prelazione nel rimborso
delle proprie azioni per l'intero valore nominale postergato al solo pagamento
degli altri debiti della Cooperativa, ma precedente alla liquidazione dei
soci ordinari».
(Allegato "A" all'atto n. 57193/7794
di rep. Notaio dott. Claudio Barlascini, in Morbegno il 18 maggio 1994)
«Art. 4. Soci sovventori
«1. Il primo e il secondo comma dell'art. 2548 del codice civile
si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione
delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia
abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per
lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
«2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti
comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti
a tutti i soci.
«3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La
maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
«4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni
nominative trasferibili.
«5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma
dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.
«6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore
dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle
quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque
essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello
stabilito per gli altri soci».
«Art. 2348. Categorie di azioni
«Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti.
«Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti
diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo».
«Art. 2355. Azioni nominative e al portatore
«Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta
dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere
nominative.
«Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano
interamente liberate.
«L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni
l'alienazione delle azioni nominative».
«Art. 2548. Conferimenti per la costituzione
di fondi di garanzia
«L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi
di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciale
conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi
ultimi la qualità di socio.
«L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori
più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
«(omissis...)».