«Operazione Teatro Pedretti»

«SCOPO E OGGETTO SOCIALE
«Art. 3 - La Cooperativa ha per scopo la produzione e fornitura di servizi culturali nei settori dell'informazione e della comunicazione multimediale, compresa l'attività di studio e di ricerca necessaria per progettarne le caratteristiche e le modalità per la loro più ampia fruizione.
«Oggetto sociale della Cooperativa è, pertanto, il seguente:
«1. (...omissis)
«2. Musica, teatro ed arti espressive, sia attraverso la realizzazione diretta di laboratori per la promozione e formazione nel campo dell'espressione artistica, che mediante l'allestimento e la fornitura di servizi ausiliari ad artisti singoli o associati. Organizzazione di spettacoli, mostre e manifestazioni in genere.
«3. (...omissis)
«La Cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, compreso il rilascio di fidejussioni anche gratuite e di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, industriali e finanziarie, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
«(...omissis)
«La Cooperativa può istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, mediante speciale conferimenti da parte dei soci e di terzi, attribuendo a costoro la qualità di soci sovventori».

(...omissis)

«SOCI SOVVENTORI
«Art. 14 - Sono soci sovventori tutti coloro che abbiano fatto conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi previsti nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente Statuto.
«Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione dei soci sovventori, motivando l'eventuale rigetto.
«I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative.
«La cessione a qualunque titolo delle azioni dei soci sovventori è soggetta al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione; inoltre è previsto un diritto di prelazione a favore dei soci ordinari da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione da parte del socio sovventore alla Cooperativa della propria volontà di cedere le proprie azioni.
«Ai soci sovventori, in relazione ai conferimenti comunque posseduti, spetta un voto a testa; in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
«Ai soci sovventori spetta il pagamento di un interesse per le azioni sottoscritte nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere inferiore al dividendo deliberato a favore dei soci ordinari aumentato del due per cento.
«I soci sovventori possono essere nominati amministratori della Cooperativa, ma la maggioranza degli amministratori deve essere composta dai soci ordinari.
«La qualità di socio sovventore si perde soltanto per recesso del socio nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. o per scioglimento della Società.
«Non si applicano ai soci sovventori gli artt. 10-11-12 e 13 del presente Statuto.
«In caso di recesso del socio o di scioglimento della Cooperativa ai sensi dei commi precedenti, i soci sovventori hanno prelazione nel rimborso delle proprie azioni per l'intero valore nominale postergato al solo pagamento degli altri debiti della Cooperativa, ma precedente alla liquidazione dei soci ordinari».

(Allegato "A" all'atto n. 57193/7794 di rep. Notaio dott. Claudio Barlascini, in Morbegno il 18 maggio 1994)

«Art. 4. Soci sovventori
«1. Il primo e il secondo comma dell'art. 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
«2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
«3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
«4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
«5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.
«6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci».

«Art. 2348. Categorie di azioni
«Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
«Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo».

«Art. 2355. Azioni nominative e al portatore
«Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.
«Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate.
«L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative».

«Art. 2548. Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia
«L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciale conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.
«L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
«(omissis...)».