Sette riforme subito
Sempre che non sia sette volte
tardi
Disciplina dei licenziamenti, separazione (funzioni
inquirenti / funzioni giudicanti) delle carriere dei magistrati,
esclusione dei partiti dall'elezione del Consiglio Superiore
della Magistratura, abolizione degli incarichi extragiudiziari
per i magistrati, abolizione del finanziamento pubblico dei
partiti, abolizione delle trattenute alla fonte effettuate da
Inps e Inail a favore delle associazioni sindacali, abolizione
quota proporzionale nel sistema elettorale della Camera dei
deputati. Sono i titoli delle 7 riforme che possiamo ottenere
subito, il 21 maggio, recandoci alle urne del referendum e
votando 7 SÌ.
Non è la rivoluzione e nemmeno la conquista del paradiso in
terra. Ma uno scossone di modernizzazione, lo scrollarsi di dosso
vecchie incrostazioni del sistema italiano, questo sì. Alcune
delle riforme, urgenti e necessarie da almeno una decina d'anni e
che il nostro sistema politico non è stato in grado di
realizzare.
Si obietta che su questo e su quello (finanziamento pubblico,
sistema elettorale) abbiamo già votato e hanno comunque fatto
quello che han voluto. È vero! Ma, a furia di battere - dice il
saggio - si può spezzare anche il ferro. Si dice che c'è sempre
il rischio di non raggiungere il quorum
e che costano troppo. È vero: ragioni in più per non sprecare
l'occasione e andare a votare per esprimere la propria volontà.
Nella vicina Svizzera, si va tranquillamente a votare per i
referendum parecchie volte all'anno; hanno trovato un sistema
più economico per celebrarli; non hanno nessun quorum (così
come non c'è per le altre consultazioni da nessuna parte); senza
grossi traumi, né spaccature, né crisi di governo, risolvono di
volta in volta i problemi, piccoli o grandi che siano. Chi ci
impedisce di fare così anche noi?
Ai partiti e ai sindacati i referendum, questi referendum,
sono indigesti. Loro fanno calcoli di convenienza. Potrebbero
forse stargli bene quelli sulla Giustizia, ma poi - maledizione!
- contribuiscono al raggiungimento del quorum anche per gli
altri. Questo è certo di scomparire se passano quelli sul
sistema elettorale e sul finanziamento pubblico; l'altro non
vuole l'abolizione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori
(perché lui
difende i diritti dei deboli),
però non è disposto ad applicarlo ai suoi funzionari e
dipendenti
Quel che proprio non va giù è che, con la democrazia diretta,
vengano loro date indicazioni precise su come debbano orientare
la loro attività. Loro vogliono i voti e i soldi e basta! Vi sta
bene così?
Es
(da 'l Gazetin, MAGGIO 2000)
ABOLIRE IL QUORUM: UNA RIFORMA
ISTITUZIONALE DA FARE CON URGENZA
Due pesi e due misure
È un retaggio inaccettabile che costerà carissimo a una
classe politica che, a questo punto, si dimostrasse incapace di
sbarazzarsene
di ENEA SANSI
La conclusione da trarre dalla più recente consultazione referendaria, se mai non vi fossero state svariate esperienze che ne consigliavano l'adozione già da tempo, è quella di levare - sic et simpliciter - il quorum di partecipanti al voto per la sua validità. D'un sol colpo verrebbero tolte di mezzo tutte le strumentalizzazioni e, con ogni ragionevole probabilità, ciò renderebbe ben più massiccia la partecipazione, senza bisogno di ricorrere a improbabili strategie informative e/o politiche, già oggi indubbiamente onerose e certamente destinate a divenire onerosissime.
Non conosco in modo approfondito il percorso logico lungo il quale i costituenti giunsero a questa formulazione, ma quel che tutti sanno è che fu frutto di un compromesso, fra fautori e detrattori all'interno della Costituente, per consentire l'inserimento di questo istituto nell'ordinario processo di "formazione delle leggi" (così, infatti, si intitola la sezione che comprende anche l'articolo 75). Non si tralasci inoltre di considerare che, a quel tempo, la partecipazione alle votazioni, a qualsiasi tipo di votazione, era mediamente attestata su percentuali del tutto differenti da quelle di oggi.
Se, come la moderna società democratica ha più volte palesato di volere, si intende utilizzare questo strumento per un controllo democratico sull'attività parlamentare, per supplire a una sua eventuale inerzia e per concorrere alla formulazione di indirizzi generali, la prima riforma necessaria - ed è, a mio avviso, anche la prima e più urgente riforma istituzionale in assoluto - è quella di togliere di mezzo, dall'art. 75 della Costituzione, questo anacronistico e stramaledetto quorum. Esso non è previsto in nessuno degli altri sistemi (Svizzera, Usa) che contemplano l'istituto del referendum e, del resto, è ben difficile trovargli una qualche, razionale, giustificazione. L'illogicità è lampante ove si consideri che il referendum popolare può soltanto deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme che, in linea teorica, potrebbero venire approvate da un Parlamento all'elezione del quale non abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto. È infatti noto che non è previsto alcun quorum di votanti per la validità delle elezioni politiche.
Certo, sarebbe poi opportuna e consigliabile una più ampia riforma, che ne consentisse anche un'applicazione "propositiva" accanto a quella meramente abrogativa attuale, etc. etc. Ma tutto questo, stante il clima di conservatorismo prevalente nel Palazzo e il coacervo di forze politiche che occorrerebbe mettere d'accordo, con il contorno di veti incrociati e ripicche che si porta appresso, rischierebbe con ogni probabilità di fare la miserrima fine delle varie "bicamerali" e dei grandiosi progetti di Seconda Repubblica. Sul punto, invece, che tratta di un aggiornamento logico e scontato (oltretutto semplicissimo: si veda nella Scheda il piccolo emendamento abrogativo necessario) e che costituirebbe una garanzia sia per il governo sia per l'opposizione, la procedura ex art. 138 (cfr. Scheda: si noti che, in questo caso - e stiamo parlando della revisione della Costituzione! -, per l'eventuale referendum popolare richiesto non è prevista la necessità del raggiungimento della maggioranza dei votanti...) potrebbe raccogliere un vasto e convergente consenso e consentire in tal modo di aprire una strada finalmente percorribile verso l'evoluzione che la società italiana riterrà liberamente di scegliere per se stessa.
Non essendo altrimenti in alcun modo accettabile questa differenza di pesi e misure tra elezioni politiche e consultazioni referendarie e, all'interno di queste ultime, tra referendum "ordinari" e quelli "costituzionali", l'unica coerente, anche se grottesca, alternativa mi sembra quella di introdurre il medesimo quorum anche per la "validità" di votazioni politiche e amministrative, consentendo - e sono pronto a scommettere che questo ne sarebbe l'esito, con un margine ben superiore al risicato 0,4% dello scorso 18 aprile - di sbarazzarci una volta per tutte di questa incapace classe politica. (Non è forse preferibile l'anarchia dei cittadini a quella... dei partiti? La prima può anche assumere la forma del libertarismo, la seconda si chiama, più propriamente, dittatura).
SCHEDA
Quorum da abrogare
I termini e gli strumenti della riforma
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sez. II - La formazione delle leggi
Art. 75. È indetto referendum popolare per
deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di
un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia o di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata [se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,
e] se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
(In grassetto, tra parentesi quadre, le parole da abrogare per eliminare il quorum)
Titolo VI - Garanzie costituzionali
Sez. II - Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
(da 'l Gazetin, MAGGIO 1999)