ASSOCIAZIONE
CASARI del
BITTO


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BOZZA DI STATUTO

Art. 1

 È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata «Associazione Casari del Bitto (A.C.B.)» con sede legale ad Albaredo per San Marco (SO) presso la "Casa Priula".
 L'associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 2

 L'associazione ha lo scopo, in generale, di:
a) valorizzare la professione del casaro;
b) promuovere e divulgare l'arte, la scienza e la tecnica casearia;
e, in particolare, di:
c) salvaguardare la tecnica di produzione e lavorazione tradizionale del formaggio Bitto.
 L'associazione può sottoscrivere convenzioni sia con privati che con enti pubblici.

Art. 3

 Possono diventare soci tutti coloro che versano la quota sociale e accettino le regole del presente statuto.

Art. 4

  Si decade da socio:
- se non si osservano i dettami dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- per espressa rinuncia;
- per omesso versamento della quota annuale.
  In nessun caso la quota sociale viene rimborsata.

Art. 5

 Per il primo anno, la quota sociale è stabilita in lire 25.000 annue minime.
 La quota può essere variata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'assemblea in base alle esigenze dell'associazione.

Art. 6

 Hanno diritto di voto solo i soci in regola col pagamento della quota d'iscrizione annuale.
 È istituita una Commissione tecnica, nella quale sono inseriti di diritto i soci in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 A) aver frequentato un corso di casaro;
 B) avere un diploma di casaro;
 C) avere fatto una stagione in latteria;
 D) essere stato in alpeggio, come casaro, almeno una stagione;
 E) aver lavorato, con la qualifica di casaro, almeno un anno in un caseificio industriale;
 F) dimostrare di saper cagliare.
 La Commissione tecnica nomina al suo interno un presidente epropone all'assemblea di deliberare su questioni tecniche inerenti alla professione, al lavoro e al mestiere.

Art. 7

 L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, entro il mese di aprile dell'anno successivo, dal Consiglio di Amministrazione.
 Il Consiglio convoca pure quella straordinaria.
 L'assemblea straordinaria può essere convocata anche da un terzo dei soci.
 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in sua vece, dal Cassiere; il Presidente nomina un Segretario e uno Scrutatore.
 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 8

 Le assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9

 L'assemblea dei soci nomina il Presidente, i Consiglieri (due), il Cassiere e i Revisori dei conti; l'assemblea discute e approva il conto consuntivo dell'associazione dopo aver udito la relazione dei Revisori.

Art. 10

 L'amministrazione generale dell'associazione è affidata al Consiglio di Amministrazione formato dal Presidente, dai Consiglieri (due) e dal Cassiere che durano in carica un anno e sono rieleggibili.
 Sulle decisioni, a parità di voto, quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione è determinante.
 Il Consiglio di Amministrazione decide, anche, sulle questioni tecniche da demandare alla Commissione tecnica.

Art. 11

 In caso di morte, o di dimissioni, di uno degli amministratori, un'assemblea straordinaria nominerà il sostituto o i sostituti, sempre sino alla scadenza naturale del mandato iniziale.

Art. 12

 La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente ed in sua vece al Cassiere.

Art. 13

 Il Presidente ed il Cassiere sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'associazione.

Art. 14

 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 15

 I Revisori dei conti sono in numero di uno effettivo e uno supplente; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 16

 I Revisori dei conti devono esaminare e controllare il conto consuntivo annuale che, accompagnato da una relazione, dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 17

 Il patrimonio sociale è formato dai beni e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni siano di proprietà o in possesso dell'associazione.
 Il patrimonio sociale è inalienabile e la sua eventuale destinazione dovrà essere decisa dall'Assemblea dei soci.
 I soci, tutti, sono solidalmente responsabili del patrimonio dell'associazione.

Art. 18

 Le entrate derivante dalle quote associative annuali ed i contributi volontari, nonché gli interessi attivi ed altre rendite sono a disposizione del Presidente e del Cassiere dell'associazione, che ne dispongono nell'interesse dell'associazione stessa.

Art. 19

 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

 Al rinnovo degli organi statutari, proposte di modifica al presente statuto possono essere fatte dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o da un terzo dei soci, per iscritto, e deliberate dall'assemblea.
 Per tutto quanto non espressamente previsto sopra, valgono le disposizioni di legge.



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